Art. 8 
 
                    Statuto dei soggetti gestori 
 
  1. I soggetti gestori, ai fini del riconoscimento  da  parte  della
Autorita'  competente,  adottano  uno  statuto,  ovvero  adeguano  lo
statuto  eventualmente  gia'  in  vigore,  in  conformita'  a  quanto
prescritto nel presente decreto. 
  2. Lo statuto indica necessariamente: 
    a) tra gli scopi sociali la gestione di fondi di mutualizzazione; 
    b) le modalita' di istituzione dei fondi di mutualizzazione e gli
organi che ne hanno la rappresentanza.