Art. 8 Statuto dei soggetti gestori 1. I soggetti gestori, ai fini del riconoscimento da parte della Autorita' competente, adottano uno statuto, ovvero adeguano lo statuto eventualmente gia' in vigore, in conformita' a quanto prescritto nel presente decreto. 2. Lo statuto indica necessariamente: a) tra gli scopi sociali la gestione di fondi di mutualizzazione; b) le modalita' di istituzione dei fondi di mutualizzazione e gli organi che ne hanno la rappresentanza.