Art. 2 Composizione 1. La Commissione e' composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. 2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione. 3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza. 4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati. 5. La Commissione, al termine dei propri lavori e ogniqualvolta ne ravvisi la necessita', presenta una relazione alla Camera dei deputati sulle risultanze delle indagini.