Art. 2 
 
                            Composizione 
 
  1. La Commissione  e'  composta  da  venti  deputati  nominati  dal
Presidente della Camera dei deputati, in proporzione  al  numero  dei
componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di
un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. 
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma
1 si provvede alle eventuali sostituzioni in  caso  di  dimissioni  o
qualora sopraggiungano altre  cause  di  impedimento  dei  componenti
della Commissione. 
  3. Il Presidente della Camera  dei  deputati,  entro  dieci  giorni
dalla  nomina  dei  componenti,  convoca  la   Commissione   per   la
costituzione dell'ufficio di presidenza. 
  4.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto ai  sensi  dell'articolo
20, commi 2, 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati. 
  5. La Commissione, al termine dei propri lavori e ogniqualvolta  ne
ravvisi  la  necessita',  presenta  una  relazione  alla  Camera  dei
deputati sulle risultanze delle indagini.