Art. 3 
 
                           Poteri e limiti 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri  e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.   La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma  di
comunicazione  nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto   salvo
l'accompagnamento coattivo di cui  all'articolo  133  del  codice  di
procedura penale. 
  2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli  uffici  della
pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi,
prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalita'  di
cui all'articolo 1. 
  3. La  Commissione  puo'  richiedere  copie  di  atti  e  documenti
relativi a procedimenti  e  inchieste  in  corso  presso  l'autorita'
giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie  di  atti  e  di
documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. 
  4. Sulle richieste a essa rivolte l'autorita' giudiziaria  provvede
ai  sensi  dell'articolo  117  del  codice   di   procedura   penale.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e di documenti
anche di propria iniziativa. 
  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando  gli
atti e i documenti trasmessi in copia  ai  sensi  del  comma  3  sono
coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e dagli  uffici
che li hanno trasmessi. 
  6. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione a esigenze  attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere  coperti
dal segreto gli  atti,  le  assunzioni  testimoniali  e  i  documenti
attinenti  a  procedimenti  giudiziari  nella  fase  delle   indagini
preliminari fino al termine delle stesse. 
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si  applicano
le norme vigenti in materia. E'  sempre  opponibile  il  segreto  tra
difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 
  8. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per  le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  si  applicano  le
disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.