Art. 3 
 
                 Accreditamento iniziale e periodico 
 
  1. Ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico della Scuola ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19,  si
applicano i criteri e i parametri di cui al decreto  ministeriale  n.
439 del 5 giugno 2013. 
  2. In relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto
ministeriale n. 439/2013 e nel rispetto di quanto previsto  dall'art.
2, comma 3, del decreto-legge n. 42/2016, la  Scuola  predispone,  in
tempo  utile  per  l'avvio  dei  corsi  di  dottorato,  un  piano  di
raggiungimento  dei  requisiti  previsti  dall'art.  3  del  predetto
decreto ministeriale n. 439/2013 da realizzare entro il  31  dicembre
2020.  L'attuazione  di  tale   piano   e'   verificata   annualmente
dall'ANVUR. 
  3. Fino al conseguimento degli obiettivi del piano di cui al  comma
2 la Scuola provvede ad attivare autonomamente un numero di corsi  di
dottorato non superiore a quelli precedentemente  accreditati  presso
le istituzioni universitarie  coinvolte  (SISSA  di  Trieste,  Scuola
Superiore  Sant'Anna  di  Pisa,  IMT  di  Lucca)  nel   triennio   di
sperimentazione. La Scuola provvede altresi' a portare  a  termine  i
corsi  gia'  avviati  nel  triennio  sulla  base  delle   convenzioni
sottoscritte dall'INFN con le predette istituzioni universitarie  con
la  possibilita'  di  rilasciare  congiuntamente  i  relativi  titoli
accademici. 
  4.   Ai   fini   del   mantenimento   dei    requisiti    necessari
all'accreditamento dei corsi  di  dottorato,  fino  al  conseguimento
degli obiettivi del piano di cui al comma 2  i  collegi  dei  docenti
possono essere composti anche in misura maggioritaria da  docenti  di
altre istituzioni universitarie ed enti  di  ricerca  sulla  base  di
apposite convenzioni ai sensi dell'art. 2, comma 2,  del  regolamento
di cui al decreto 8 febbraio 2013, n. 45. 
  5. In caso di mancato accreditamento iniziale della Scuola entro il
31 dicembre 2020, si applica quanto previsto dall'art.  7,  comma  8,
del decreto legislativo n. 19/2012 e dall'art. 2, comma 5, lettera d)
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  27
gennaio 1998, n. 25. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo di  legittimita'  e  al  competente  Ufficio  di
controllo per il controllo  preventivo  di  regolarita'  contabile  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 marzo 2016 
 
                                                Il Ministro: Giannini 

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2076