Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle
attivita' di ufficio di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il
numero 71, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle
attivita' di ufficio in alternativa alle specifiche disposizioni di
prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del
22 febbraio 2006.