Art. 10 Modifiche all'art. 11 del decreto ministeriale 21 settembre 2005 I commi 1 e 2 sono sostituiti dalla seguente formulazione: «1. Nel prosciutto crudo stagionato, oltre all'impiego di sale alimentare (compreso il sale iodato), e' ammesso l'impiego di pepe, aromi, zuccheri semplici (destrosio, fruttosio, saccarosio), nitriti e nitrati, cloruro di potassio e altri sostitutivi del sodio, antiossidanti e correttori di acidita' (acido lattico, acetico, citrico e loro sali). Non sono ammessi altri additivi, se non quelli consentiti dal regolamento 1333/2008 purche' rispondano ad una reale necessita' tecnologica, non inducano in errore i consumatori e il loro utilizzo presenti un reale vantaggio per questi ultimi cosi' come previsto dallo stesso regolamento.».