Art. 10 
 
 
                        Modifiche all'art. 11 
             del decreto ministeriale 21 settembre 2005 
 
  I commi 1 e 2 sono sostituiti dalla seguente formulazione: 
    «1. Nel prosciutto crudo stagionato, oltre  all'impiego  di  sale
alimentare (compreso il sale iodato), e' ammesso l'impiego  di  pepe,
aromi, zuccheri semplici (destrosio, fruttosio, saccarosio),  nitriti
e nitrati,  cloruro  di  potassio  e  altri  sostitutivi  del  sodio,
antiossidanti e  correttori  di  acidita'  (acido  lattico,  acetico,
citrico e loro sali). Non sono ammessi altri additivi, se non  quelli
consentiti dal regolamento 1333/2008 purche' rispondano ad una  reale
necessita' tecnologica, non inducano in errore  i  consumatori  e  il
loro utilizzo presenti un reale vantaggio  per  questi  ultimi  cosi'
come previsto dallo stesso regolamento.».