Art. 11 
 
 
  Modifiche all'art. 12 del decreto ministeriale 21 settembre 2005 
 
  1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera b) il numero «45»  e'  sostituito  dal  seguente:
«40» e la parola «sessanta» e' sostituita dal numero «55»; 
    b) alla lettera d) sono eliminate le seguenti parole:  «l'uso  di
temperature superiori a 22° C, ne'»; 
    c) alla lettera e) dopo la  parola:  «farina»  sono  inserite  le
seguenti: «di riso», e dopo la parola «pepe», e' inserita  la  parola
«aromi».