Art. 11 Modifiche all'art. 12 del decreto ministeriale 21 settembre 2005 1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) il numero «45» e' sostituito dal seguente: «40» e la parola «sessanta» e' sostituita dal numero «55»; b) alla lettera d) sono eliminate le seguenti parole: «l'uso di temperature superiori a 22° C, ne'»; c) alla lettera e) dopo la parola: «farina» sono inserite le seguenti: «di riso», e dopo la parola «pepe», e' inserita la parola «aromi».