Art. 15 
 
 
                   Introduzione del Capo III - ter 
              al decreto ministeriale 21 settembre 2005 
 
  1. Dopo l'art. 20-octies del decreto ministeriale 21 settembre 2005
e' inserito il seguente Capo III - ter: 
 
                  «Capo III-ter Disposizioni comuni 
                            Art. 20-novies 
             Ingredienti che apportano nitrati, nitriti 
 
  1. Si configura  impiego  di  additivi  alimentari  l'utilizzo  nei
prodotti a base  di  carne  di  ingredienti  che  apportano  nitrati,
nitriti o entrambi, in  modo  da  ottenere  effetto  conservante  nel
prodotto finito.  L'impiego  di  tali  ingredienti  non  consente  di
vantare l'assenza di conservanti. 
 
                            Art. 20-decies 
                             Allegato A 
 
  1. L'Allegato  A  "Controlli"  e'  parte  integrante  del  presente
decreto e precisa le modalita' dei controlli a carico  delle  imprese
interessate. 
 
                           Art. 20-undecies 
                              Sanzioni 
 
  1. L'uso delle  denominazioni  di  vendita,  in  difformita'  dalle
disposizioni del  presente  decreto,  sono  punite  con  la  sanzione
amministrativa di cui all'art. 4, comma 67 della  legge  24  dicembre
2003, n. 350. 
 
                           Art. 20-duodecis 
               Integrazioni all'Allegato A - Controlli 
 
  1. All'Allegato A "Controlli" viene inserito come  primo  paragrafo
il seguente: 
    "I controlli ufficiali finalizzati  alla  verifica  del  corretto
utilizzo  delle  denominazioni  di  vendita  sono  effettuati  presso
l'impianto di produzione e/o di confezionamento del prodotto.". 
  3. All'Allegato A "Controlli" le parole "dell'asse piu' cotto" sono
sostituite dalle seguenti "dell'asse piu' corto". 
  4. All'Allegato  A  "Controlli",  dopo  il  paragrafo  "Salame"  e'
inserito il seguente: 
    "Culatello. 
  La porzione da analizzare e' ottenuta prelevando dal culatello  una
sezione centrale di almeno 300 gr.; la sezione  deve  essere  privata
del budello. 
  Il campione omogeneizzato deve essere quindi conservato al freddo e
confezionato sotto vuoto fino all'analisi. 
  Le determinazioni sono quelle previste  dal  disciplinare  e  vanno
eseguite sul campione preliminarmente tritato. 
  Per il  prodotto  affettato  l'analisi  e'  effettuata  sull'intero
contenuto della confezione o delle confezioni in  modo  tale  che  il
campione da sottoporre all'esame non sia inferiore a 300 gr. 
  I controlli sono eseguiti su culatelli di almeno 9 mesi di eta'. 
  5.   All'Allegato   A   "Controlli",   al   paragrafo   "Piani   di
campionamento",  dopo  la  parola  "salame"  e'  inserita  la  parola
"culatello"».