Art. 15 Introduzione del Capo III - ter al decreto ministeriale 21 settembre 2005 1. Dopo l'art. 20-octies del decreto ministeriale 21 settembre 2005 e' inserito il seguente Capo III - ter: «Capo III-ter Disposizioni comuni Art. 20-novies Ingredienti che apportano nitrati, nitriti 1. Si configura impiego di additivi alimentari l'utilizzo nei prodotti a base di carne di ingredienti che apportano nitrati, nitriti o entrambi, in modo da ottenere effetto conservante nel prodotto finito. L'impiego di tali ingredienti non consente di vantare l'assenza di conservanti. Art. 20-decies Allegato A 1. L'Allegato A "Controlli" e' parte integrante del presente decreto e precisa le modalita' dei controlli a carico delle imprese interessate. Art. 20-undecies Sanzioni 1. L'uso delle denominazioni di vendita, in difformita' dalle disposizioni del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Art. 20-duodecis Integrazioni all'Allegato A - Controlli 1. All'Allegato A "Controlli" viene inserito come primo paragrafo il seguente: "I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del corretto utilizzo delle denominazioni di vendita sono effettuati presso l'impianto di produzione e/o di confezionamento del prodotto.". 3. All'Allegato A "Controlli" le parole "dell'asse piu' cotto" sono sostituite dalle seguenti "dell'asse piu' corto". 4. All'Allegato A "Controlli", dopo il paragrafo "Salame" e' inserito il seguente: "Culatello. La porzione da analizzare e' ottenuta prelevando dal culatello una sezione centrale di almeno 300 gr.; la sezione deve essere privata del budello. Il campione omogeneizzato deve essere quindi conservato al freddo e confezionato sotto vuoto fino all'analisi. Le determinazioni sono quelle previste dal disciplinare e vanno eseguite sul campione preliminarmente tritato. Per il prodotto affettato l'analisi e' effettuata sull'intero contenuto della confezione o delle confezioni in modo tale che il campione da sottoporre all'esame non sia inferiore a 300 gr. I controlli sono eseguiti su culatelli di almeno 9 mesi di eta'. 5. All'Allegato A "Controlli", al paragrafo "Piani di campionamento", dopo la parola "salame" e' inserita la parola "culatello"».