Art. 17 
 
 
                        Mutuo riconoscimento 
 
  1.  Ferma  restando  l'applicazione  della  normativa   comunitaria
vigente, le disposizioni del presente decreto  non  si  applicano  ai
prodotti alimentari legalmente fabbricati e  commercializzati  in  un
altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, ne' ai  prodotti
legalmente  fabbricati  in  uno  Stato  dell'EFTA,  parte  contraente
dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). 
  2. E' fatta comunque salva la facolta' di adottare una decisione ai
sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.  764/2008  se
le autorita' competenti  possono  provare,  applicando  le  procedure
stabilite nel suddetto regolamento, che un prodotto specifico di  cui
al  comma  precedente,  non  garantisce  un  livello  di   protezione
equivalente a quello richiesto dal presente decreto.