Art. 17 Mutuo riconoscimento 1. Ferma restando l'applicazione della normativa comunitaria vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, ne' ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). 2. E' fatta comunque salva la facolta' di adottare una decisione ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 764/2008 se le autorita' competenti possono provare, applicando le procedure stabilite nel suddetto regolamento, che un prodotto specifico di cui al comma precedente, non garantisce un livello di protezione equivalente a quello richiesto dal presente decreto.