Art. 18 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Le disposizioni del Capo III-bis «Culatello» entrano  in  vigore
dodici mesi dopo la pubblicazione del presente decreto. 
  3. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima  dell'entrata
in vigore del presente decreto che  non  ne  soddisfano  i  requisiti
possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. 
 
    Roma, 26 maggio 2016 
 
                                                    Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico 
                                                      Calenda         
 
       Il Ministro       
delle politiche agricole 
 alimentari e forestali  
         Martina