Art. 18 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni del Capo III-bis «Culatello» entrano in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione del presente decreto. 3. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore del presente decreto che non ne soddisfano i requisiti possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. Roma, 26 maggio 2016 Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina