Art. 7 
 
 
                        Modifiche all'art. 9 
             del decreto ministeriale 21 settembre 2005 
 
  1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo le parole: «di alta qualita'» sono inserite le  seguenti:
o «alta qualita'»; 
    b) dopo le parole: «preconfezionato affettato» sono  inserite  le
seguenti: «in tranci, o comunque porzionato»; 
    c) il numero «75,5» e' sostituito dal seguente: «76,5». 
  2. Al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) aromi cosi' come definiti all'art.  3  del  regolamento  (UE)
1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008
e ss.mm.ii.». 
  3. Al comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    «e) acido  ascorbico  ed  eritorbico  e  loro  sali -  glutammato
monosodico - lattati, cloruro di potassio  e  altri  sostitutivi  del
sodio. Non sono ammessi altri additivi, se non quelli consentiti  dal
regolamento 1333/2008 purche'  rispondano  ad  una  reale  necessita'
tecnologica, non inducano in errore i consumatori e il loro  utilizzo
presenti un reale vantaggio per questi  ultimi  cosi'  come  previsto
dallo stesso regolamento». 
  4. Il comma 3 e' cosi' sostituito: 
    «3. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, il  processo  produttivo
cui e' sottoposto il prosciutto destinato ad essere  commercializzato
come "prosciutto cotto di alta  qualita'"  e'  caratterizzato  da  un
trattamento termico i cui  tempi  e  i  cui  valori  di  temperatura,
evidentemente adottati dall'operatore del settore alimentare sotto la
sua responsabilita', sono descritti in una  o  piu'  schede  tecniche
inserite  nel  manuale  di  autocontrollo  di  cui  all'art.  5   del
regolamento (CE) 852/2008.».