Art. 7 Modifiche all'art. 9 del decreto ministeriale 21 settembre 2005 1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole: «di alta qualita'» sono inserite le seguenti: o «alta qualita'»; b) dopo le parole: «preconfezionato affettato» sono inserite le seguenti: «in tranci, o comunque porzionato»; c) il numero «75,5» e' sostituito dal seguente: «76,5». 2. Al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) aromi cosi' come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e ss.mm.ii.». 3. Al comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) acido ascorbico ed eritorbico e loro sali - glutammato monosodico - lattati, cloruro di potassio e altri sostitutivi del sodio. Non sono ammessi altri additivi, se non quelli consentiti dal regolamento 1333/2008 purche' rispondano ad una reale necessita' tecnologica, non inducano in errore i consumatori e il loro utilizzo presenti un reale vantaggio per questi ultimi cosi' come previsto dallo stesso regolamento». 4. Il comma 3 e' cosi' sostituito: «3. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, il processo produttivo cui e' sottoposto il prosciutto destinato ad essere commercializzato come "prosciutto cotto di alta qualita'" e' caratterizzato da un trattamento termico i cui tempi e i cui valori di temperatura, evidentemente adottati dall'operatore del settore alimentare sotto la sua responsabilita', sono descritti in una o piu' schede tecniche inserite nel manuale di autocontrollo di cui all'art. 5 del regolamento (CE) 852/2008.».