IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», istituisce «il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario»; Visti gli articoli da 4 a 7 del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 che disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure e in particolare, l'art. 6, comma 2, il quale prevede per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo «una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali». Visto il medesimo comma 2, ultimo periodo, il quale dispone che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalita' applicative del presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di interpello preventivo»; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente e, in particolare, l'art. 11, recante disposizioni sull'interpello del contribuente; Visto il decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 156, concernente «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23»; Decreta: Art. 1 Oggetto dell'interpello abbreviato 1. Il contribuente ammesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, nell'ambito delle interlocuzioni conseguenti all'accesso al regime, puo' interpellare l'Agenzia delle entrate per ottenere una risposta in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete in relazione alle quali ravvisa rischi fiscali. Il rischio fiscale e' inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario. 2. Il contribuente puo' presentare le tipologie di interpello indicate nell'art. 11, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i cui termini, modalita' ed effetti sono disciplinati nei successivi articoli del presente decreto.