Art. 2 Ufficio competente 1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuato l'ufficio competente ai fini della presentazione e dell'istruttoria delle istanze di interpello abbreviato. 2. Qualora l'istanza di interpello venga presentata ad un ufficio diverso da quello competente, la stessa e' trasmessa tempestivamente all'ufficio competente. In tale caso, il termine per la risposta inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente di cui viene data comunicazione al contribuente.