Art. 2 
 
 
                         Ufficio competente 
 
  1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  e'
individuato  l'ufficio  competente  ai  fini  della  presentazione  e
dell'istruttoria delle istanze di interpello abbreviato. 
  2. Qualora l'istanza di interpello venga presentata ad  un  ufficio
diverso da quello competente, la stessa e' trasmessa  tempestivamente
all'ufficio competente. In tale caso,  il  termine  per  la  risposta
inizia a decorrere dalla data  di  ricezione  dell'istanza  da  parte
dell'ufficio  competente  di  cui   viene   data   comunicazione   al
contribuente.