Art. 3 
 
 
         Presentazione dell'istanza di interpello abbreviato 
 
  1. Il contribuente puo' presentare l'istanza  di  interpello  prima
della scadenza dei termini previsti dalla legge per la  presentazione
della  dichiarazione  o  per  l'assolvimento  degli  altri   obblighi
tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie  cui
si  riferisce  l'istanza  medesima.   Nell'ambito   dei   doveri   di
trasparenza e collaborazione declinati all'art. 5 comma 2, lettera b)
del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  128,  e'  ricompresa  la
tempestiva comunicazione  all'ufficio  dei  rischi  per  i  quali  il
contribuente intende presentare l'istanza di interpello abbreviato. 
  2.  L'istanza  di  interpello,  redatta   in   carta   libera,   e'
sottoscritta e presentata all'ufficio competente, mediante consegna a
mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento
ovvero presentazione per via telematica  attraverso  l'impiego  della
posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica  11  febbraio  2005,  n.   68.   L'istanza   deve   essere
sottoscritta  con  firma  autografa,  ovvero,  nei  casi  in  cui  il
documento e' trasmesso via posta elettronica certificata,  con  firma
digitale o con le modalita' di cui all'art. 38, comma 3, del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere
disciplinate ulteriori modalita'  di  presentazione  dell'istanza  di
interpello abbreviato. 
  3. L'istanza si considera presentata alla data di  ricezione  della
stessa da  parte  dell'ufficio  competente.  Per  data  di  ricezione
dell'istanza si intende la data di consegna ovvero,  per  le  istanze
presentate a mezzo di servizio postale o per via telematica, la  data
risultante dall'avviso di ricevimento rilasciato dal sistema  postale
o dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di posta
elettronica certificata. Nel caso in cui l'istanza  viene  presentata
ad un  ufficio  non  competente  alla  trattazione,  quest'ultimo  la
trasmette immediatamente all'ufficio competente.  In  tal  caso,  per
data di ricezione dell'istanza,  si  intende  quella  risultante  dal
protocollo informatico dell'ufficio competente. 
  4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle
scadenze previste dalle norme tributarie, ne'  sulla  decorrenza  dei
termini di decadenza e non comporta interruzione  o  sospensione  dei
termini di prescrizione.