Art. 5 
 
 
               Istruttoria dell'interpello abbreviato 
 
  1. L'ufficio competente,  entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza di interpello abbreviato, verifica i  requisiti  di  cui
all'art. 4, comma 1. 
  2. Nei casi in cui l'istanza sia carente di uno o piu' requisiti di
cui all'art. 4,  comma  1,  l'ufficio  invita  il  contribuente  alla
relativa regolarizzazione. L'invito a regolarizzare e'  notificato  o
comunicato al contribuente, con le modalita'  di  cui  al  successivo
art. 7, entro quindici giorni dalla consegna o ricezione dell'istanza
da parte dell'ufficio competente. L'integrazione avviene entro trenta
giorni con  le  stesse  modalita'  consentite  per  la  presentazione
dell'istanza di interpello. I termini  per  la  risposta  iniziano  a
decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione e' stata effettuata. 
  3. L'Agenzia delle entrate puo' effettuare  interlocuzioni  con  il
contribuente, anche invitandolo a comparire per mezzo del suo  legale
rappresentante ovvero di un suo procuratore, al fine di verificare la
regolarita' dell'istanza e la completezza delle informazioni  fornite
e di acquisire ulteriori elementi informativi. 
  4. Nel corso dell'istruttoria, ove ritenuto opportuno, i funzionari
dell'Agenzia  delle  entrate  possono  accedere  presso  le  sedi  di
svolgimento  dell'attivita'  dell'impresa,  nei  tempi   con   questa
concordati, allo scopo di prendere  diretta  cognizione  di  elementi
informativi utili per la risposta che comunque deve essere  resa  nel
termine di cui all'art. 7 comma 1.