Art. 5 Istruttoria dell'interpello abbreviato 1. L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di interpello abbreviato, verifica i requisiti di cui all'art. 4, comma 1. 2. Nei casi in cui l'istanza sia carente di uno o piu' requisiti di cui all'art. 4, comma 1, l'ufficio invita il contribuente alla relativa regolarizzazione. L'invito a regolarizzare e' notificato o comunicato al contribuente, con le modalita' di cui al successivo art. 7, entro quindici giorni dalla consegna o ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente. L'integrazione avviene entro trenta giorni con le stesse modalita' consentite per la presentazione dell'istanza di interpello. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione e' stata effettuata. 3. L'Agenzia delle entrate puo' effettuare interlocuzioni con il contribuente, anche invitandolo a comparire per mezzo del suo legale rappresentante ovvero di un suo procuratore, al fine di verificare la regolarita' dell'istanza e la completezza delle informazioni fornite e di acquisire ulteriori elementi informativi. 4. Nel corso dell'istruttoria, ove ritenuto opportuno, i funzionari dell'Agenzia delle entrate possono accedere presso le sedi di svolgimento dell'attivita' dell'impresa, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili per la risposta che comunque deve essere resa nel termine di cui all'art. 7 comma 1.