Art. 6 Inammissibilita' dell'istanza 1. Le istanze di cui all'art. 3 sono inammissibili se: a) sono presentate da un contribuente non ammesso o escluso dal regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128; b) e' sopraggiunto un provvedimento motivato di esclusione del contribuente dal regime di adempimento collaborativo per la perdita dei requisiti di cui all'art. 4 o all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto; c) sono presentate dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima; d) hanno ad oggetto il medesimo rischio fiscale sul quale il contribuente ha gia' ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto sopravvenuti; e) vertono su materie oggetto delle procedure di cui all'art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' dell'interpello di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; f) vertono su questioni per le quali siano state gia' avviate attivita' di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza; g) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212; h) il contribuente, invitato a integrare i dati ai sensi dell'art. 5, comma 2, non provvede alla regolarizzazione entro il previsto termine di trenta giorni.