Art. 6 
 
 
                    Inammissibilita' dell'istanza 
 
  1. Le istanze di cui all'art. 3 sono inammissibili se: 
  a) sono presentate da un contribuente non  ammesso  o  escluso  dal
regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128; 
  b) e' sopraggiunto un  provvedimento  motivato  di  esclusione  del
contribuente dal regime di adempimento collaborativo per  la  perdita
dei requisiti di cui all'art. 4 o all'art. 7, comma  4,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128  ovvero  per  l'inosservanza  degli
impegni di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto; 
  c) sono presentate dopo la  scadenza  dei  termini  previsti  dalla
legge per la presentazione della dichiarazione o  per  l'assolvimento
degli altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque  connessi
alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima; 
  d) hanno ad oggetto  il  medesimo  rischio  fiscale  sul  quale  il
contribuente ha gia' ottenuto un parere, salvo che  vengano  indicati
elementi di fatto o di diritto sopravvenuti; 
  e) vertono su materie  oggetto  delle  procedure  di  cui  all'art.
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,  nonche'  dell'interpello  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147; 
  f) vertono su questioni per  le  quali  siano  state  gia'  avviate
attivita' di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui
il contribuente sia formalmente a conoscenza; 
  g) non ricorrono le obiettive condizioni  di  incertezza  ai  sensi
dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212; 
  h) il contribuente, invitato a integrare i dati ai sensi  dell'art.
5, comma 2, non provvede  alla  regolarizzazione  entro  il  previsto
termine di trenta giorni.