Art. 7 
 
 
         Modalita' e termini per il rilascio della risposta 
 
  1. La risposta scritta e motivata fornita  dall'ufficio  competente
e' notificata o comunicata al contribuente in mani  proprie,  con  le
modalita' di  cui  all'art.  60  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  mediante  servizio  postale  a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  ovvero   per   via
telematica, presso i recapiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d),
entro  quarantacinque  giorni  decorrenti  dalla  data  di  ricezione
dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio  competente,  ovvero
da quella di ricezione dei dati carenti, nell'ipotesi di cui all'art.
5, comma 2. La risposta si intende notificata o comunicata al momento
della ricezione da parte del contribuente. 
  2. Quando non sia possibile fornire  la  risposta  sulla  base  dei
documenti allegati all'istanza, l'ufficio competente  puo'  chiedere,
una sola volta, al contribuente di integrare  la  documentazione.  In
tal caso il termine di cui al comma 1 e' interrotto  e  ricomincia  a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa da
parte dell'ufficio competente. 
  3. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi
del comma 2 entro il termine di 6 mesi comporta rinuncia  all'istanza
di interpello. L'ufficio prende atto della rinuncia  ed  effettua  la
relativa comunicazione al contribuente. 
  4. L'istante e' tenuto a trasmettere all'ufficio competente tutti i
documenti  richiesti,  con  le  stesse  modalita'  previste  per   la
presentazione dell'istanza di interpello. 
  5. In pendenza dei termini di  istruttoria  dell'interpello,  resta
ferma la possibilita' per il contribuente di  presentare  all'ufficio
competente, con le stesse modalita'  previste  per  la  presentazione
dell'istanza di interpello, la rinuncia espressa allo stesso.