Art. 7 Modalita' e termini per il rilascio della risposta 1. La risposta scritta e motivata fornita dall'ufficio competente e' notificata o comunicata al contribuente in mani proprie, con le modalita' di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per via telematica, presso i recapiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio competente, ovvero da quella di ricezione dei dati carenti, nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2. La risposta si intende notificata o comunicata al momento della ricezione da parte del contribuente. 2. Quando non sia possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'ufficio competente puo' chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 e' interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa da parte dell'ufficio competente. 3. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 2 entro il termine di 6 mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello. L'ufficio prende atto della rinuncia ed effettua la relativa comunicazione al contribuente. 4. L'istante e' tenuto a trasmettere all'ufficio competente tutti i documenti richiesti, con le stesse modalita' previste per la presentazione dell'istanza di interpello. 5. In pendenza dei termini di istruttoria dell'interpello, resta ferma la possibilita' per il contribuente di presentare all'ufficio competente, con le stesse modalita' previste per la presentazione dell'istanza di interpello, la rinuncia espressa allo stesso.