Art. 9 
 
 
         Efficacia della risposta all'istanza di interpello 
 
  1. La risposta dell'ufficio competente ha efficacia  esclusivamente
nei  confronti   del   contribuente   istante,   limitatamente   alla
fattispecie prospettata nell'istanza di interpello. Tale efficacia si
estende  anche   ai   comportamenti   successivi   del   contribuente
riconducibili  alla  fattispecie  oggetto  di  interpello,  salvo  la
rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Agenzia  delle
entrate con valenza esclusivamente per  gli  eventuali  comportamenti
futuri dell'istante. 
  2. Qualora la risposta  dell'ufficio  su  istanze  ammissibili  non
pervenga al contribuente entro il termine di cui all'art. 7, comma 1,
si intende che l'Agenzia delle entrate concordi con l'interpretazione
o il comportamento prospettato dal  richiedente.  Limitatamente  alla
questione oggetto di interpello, sono nulli gli atti  amministrativi,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in  difformita'
della risposta fornita  dall'ufficio,  ovvero  della  interpretazione
sulla quale si e' formato il silenzio assenso. 
  3. Nel caso in cui l'ufficio  risponda  oltre  il  termine  di  cui
all'art. 7, comma 1 ovvero comunichi una risposta diversa  da  quelle
fornita  in  precedenza,  l'eventuale  inosservanza  della  soluzione
interpretativa contenuta nella risposta tardiva o  rettificativa  da'
luogo al recupero di imposte e interessi, senza  l'irrogazione  delle
relative sanzioni, solo nel caso in cui,  alla  data  della  relativa
notifica, il  contribuente  non  abbia  ancora  posto  in  essere  il
comportamento specifico prospettato  o  dato  attuazione  alla  norma
oggetto di interpello. 
  4. Nel caso di risposta resa oltre i termini  di  cui  all'art.  7,
comma 1 su istanze prive delle indicazioni di cui all'art.  4,  comma
2, l'eventuale difformita' tra la  soluzione  interpretativa  fornita
nella risposta tardiva e il comportamento gia' posto  in  essere  dal
contribuente, da' luogo al recupero di  imposta  e  interessi,  senza
l'irrogazione delle relative sanzioni.