Art. 9 Efficacia della risposta all'istanza di interpello 1. La risposta dell'ufficio competente ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente alla fattispecie prospettata nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo la rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Agenzia delle entrate con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. 2. Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, si intende che l'Agenzia delle entrate concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformita' della risposta fornita dall'ufficio, ovvero della interpretazione sulla quale si e' formato il silenzio assenso. 3. Nel caso in cui l'ufficio risponda oltre il termine di cui all'art. 7, comma 1 ovvero comunichi una risposta diversa da quelle fornita in precedenza, l'eventuale inosservanza della soluzione interpretativa contenuta nella risposta tardiva o rettificativa da' luogo al recupero di imposte e interessi, senza l'irrogazione delle relative sanzioni, solo nel caso in cui, alla data della relativa notifica, il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello. 4. Nel caso di risposta resa oltre i termini di cui all'art. 7, comma 1 su istanze prive delle indicazioni di cui all'art. 4, comma 2, l'eventuale difformita' tra la soluzione interpretativa fornita nella risposta tardiva e il comportamento gia' posto in essere dal contribuente, da' luogo al recupero di imposta e interessi, senza l'irrogazione delle relative sanzioni.