IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la direttiva 2009/28/CE del 23  aprile  2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da
fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
  Vista la comunicazione (2014/C 200/01)  della  Commissione  europea
recante  «Disciplina  in  materia  di  aiuti  di   Stato   a   favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», che si applica dal 1° luglio
2014 al 31 dicembre 2020 e con la quale la Commissione stabilisce  le
condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente
possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato UE; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e  in  particolare
gli articoli dal 23 al 30 e l'art. 34; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e  in  particolare
l'art. 1, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  di  attuazione
della predetta direttiva 2009/28/CE; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  di  attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato  interno
dell'energia elettrica, e in particolare l'art. 2; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,   di
attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla   promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita', e in particolare l'art. 2; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e in particolare l'art. 183; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2014 recante «attuazione dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sulla disciplina  dei  controlli  e  delle  sanzioni  in
materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del  Gestore
dei  servizi  energetici  GSE  S.p.A.»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24  dicembre
2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei  costi
sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le  attivita'
di  gestione,  verifica  e  controllo,  inerenti  i   meccanismi   di
incentivazione   e   di   sostegno   delle   fonti   rinnovabili    e
dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  302  del
31 dicembre 2014 (nel seguito decreto ministeriale 24 dicembre 2014); 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche
agricole e forestali del 6 luglio 2012, recante incentivazione  della
produzione di energia  elettrica  da  impianti  a  fonti  rinnovabili
diversi dai fotovoltaici (nel seguito decreto ministeriale  6  luglio
2012), in attuazione dell'art. 24 del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, ed in particolare: 
  a) l'art. 3, comma 2, con il quale e' stato disposto che  il  costo
indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti
a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non  puo'
superare i 5,8 miliardi di euro annui; 
  b) l'art. 3, commi 3 e 4, i  quali  prevedono  che  con  successivi
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 24, comma 5, lettera f) del
decreto legislativo n. 28 del 2011 sono aggiornati i contingenti  per
i registri, le aste e i rifacimenti, nonche' le tariffe; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, 6 novembre 2014 recante «Rimodulazione degli incentivi  per  la
produzione  di  elettricita'  da  fonti   rinnovabili   diverse   dal
fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di  cui
all'art. 1, comma 3 del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, in  legge  21  febbraio  2014,  n.  9»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014; 
  Visto il Piano  di  settore  per  le  bioenergie,  approvato  dalla
Conferenza Stato-regioni il 5 agosto 2014, nel quale si  prevede  che
la produzione di biomasse a destinazione  energetica  debba  guardare
prioritariamente, in una condizione come quella italiana, al recupero
e alla valorizzazione degli scarti e residui colturali, zootecnici  e
della lavorazione dei prodotti  agroalimentari;  in  seconda  istanza
possono essere utilizzate le colture dedicate, evitando in ogni  caso
di  interferire  negativamente  con  le   produzioni   alimentari   e
ottimizzando  la  gestione   del   patrimonio   boschivo   ampiamente
sottoutilizzato; 
  Ritenuto che i criteri di cui all'art. 24, comma 2,  lettere  g)  e
h), del decreto legislativo n. 28 del 2011 possano essere  applicati,
per quanto riguarda le biomasse prodotto, attribuendo  gli  incentivi
alle sole biomasse ottenute da coltivazioni dedicate  non  alimentari
e, per quanto  attiene  la  realizzazione  di  impianti  operanti  in
cogenerazione, mediante riduzione  delle  tariffe  riconosciute  agli
impianti non cogenerativi; 
  Considerato  che  la  comunicazione  (2014/C  200/01)  consente  un
graduale adattamento dei regimi di  aiuto  esistenti,  prevedendo  in
particolare, con riferimento agli aiuti  al  funzionamento  a  favore
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che: 
  a) in un periodo di transizione che si estende dal  2015  al  2016,
gli aiuti pari ad almeno il 5% della nuova capacita'  pianificata  di
energia elettrica da fonti  rinnovabili  dovrebbero  essere  concessi
nell'ambito di una procedura di gara competitiva  basata  su  criteri
chiari, trasparenti e non discriminatori; 
  b) dall'1° gennaio 2017 gli aiuti sono concessi nell'ambito di  una
procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e
non discriminatori a meno che gli Stati membri dimostrino: 
  i) che l'ammissibilita' e' circoscritta a un solo  o  a  un  numero
molto limitato di progetti o siti; 
  ii) che una procedura di gara competitiva richiederebbe un  livello
di sostegno maggiore, ad esempio per evitare comportamenti strategici
in sede di gara; 
  iii) che una procedura di gara competitiva comporterebbe  un  basso
tasso di realizzazione  dei  progetti  per  evitare  un'insufficiente
partecipazione; 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE,  che  istituisce  un  quadro  per
l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'art.  4
che prevede l'obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della
qualita' delle acque affinche' raggiungano il «buono stato»,  di  cui
ai criteri dell'allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine
vengano attuate le misure necessarie per «impedire il  deterioramento
dello stato di tutti i corpi idrici superficiali»; 
  Visto il punto 117 della comunicazione C(2014/C 200/01),  il  quale
precisa che nel concedere gli aiuti al settore  idroelettrico  devono
essere rispettati gli obblighi previsti dalla  direttiva  2000/60/CE,
con particolare riferimento all'art. 4.7, che definisce i criteri per
l'ammissibilita'  di   nuove   modifiche   sui   corpi   idrici,   in
considerazione dei  possibili  impatti  negativi  che  la  produzione
idroelettrica puo' avere sui sistemi idrici e sulla biodiversita'; 
  Vista la sentenza della Corte di giustizia europea  del  1°  luglio
2015,  Causa  C-461_13,  nella  quale  in  riferimento  all'art.   4,
paragrafo 1, lettera a), da  sub  i)  a  sub  iii),  della  direttiva
2000/60/CE, si chiarisce  che,  salvo  deroghe,  non  e'  ammissibile
l'autorizzazione di progetti che provocano  un  deterioramento  dello
stato di un corpo idrico superficiale ossia quando lo stato di almeno
uno degli elementi  di  qualita',  ai  sensi  dell'allegato  V  della
suddetta direttiva, si degradi di una classe; 
  Considerato che gli esiti delle procedure di iscrizione al registro
e di aste al ribasso, svolte  dal  GSE  in  attuazione  del  predetto
decreto ministeriale 6 luglio 2012, hanno evidenziato: 
  a) l'efficacia delle procedure d'asta per l'eolico, in  termini  di
ribassi dell'incentivo richiesto; 
  b) un possibile non elevato tasso  di  costruzione  degli  impianti
risultati vincitori delle procedure d'asta per l'eolico; 
  c) la scarsa o nulla partecipazione alle procedure  d'asta  per  le
altre fonti e tipologie di impianto; 
  d)  la  completa  saturazione  dei  contingenti  per   i   registri
dell'eolico, dell'idroelettrico e delle fonti biologiche; 
  Ritenuto necessario adeguare le modalita' di calcolo e la  funzione
del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, di cui  all'art.
2, comma 1, la lettera ac), del decreto ministeriale 6  luglio  2012,
al  fine  di  rappresentare  l'effettivo   onere   medio   annuo   di
incentivazione  a  carico  dei  consumatori  di   energia   elettrica
imputabile agli impianti in esercizio  e  in  posizione  utile  nelle
graduatorie dei registri e delle aste al ribasso,  tenendo  conto  in
particolare  delle  date  presunte  di  entrata  in  esercizio  degli
impianti inseriti nelle predette graduatorie e dell'evoluzione attesa
del prezzo di mercato dell'energia elettrica; 
  Considerato  che  la  vigente  disciplina  di  incentivazione  alla
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,  come  definita
con il decreto ministeriale 6  luglio  2012,  ben  si  inserisce  nel
percorso delineato dalla predetta comunicazione (2014/C 200/01),  sia
per quanto attiene alle aste competitive, sia  per  la  tipologia  di
incentivo (feed-in premium); 
  Considerato  che  il  tema  degli  sbilanciamenti  imputabili  agli
impianti   da   fonti   rinnovabili   e'   oggetto   di   regolazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico; 
  Ritenuto  opportuno,  nelle  more  del  pieno   adeguamento   degli
strumenti di  incentivazione  alle  nuove  disposizioni  comunitarie,
assicurare  continuita'  di  sviluppo  della  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili, utilizzando le facolta'  previste  in
particolare dalla comunicazione (2014/C 200/01) per il primo  periodo
di transizione; 
  Ritenuto possibile, alla luce dei tempi di pieno  adeguamento  alle
linee guida di cui alla comunicazione (2014/C 200/01)  nonche'  della
struttura dei meccanismi di incentivazione vigenti  in  Italia,  fare
ricorso ai predetti meccanismi per un ulteriore biennio, con i  primi
possibili  adeguamenti  alle  citate  linee  guida  e  tenendo  conto
dell'esperienza maturata; 
  Ritenuto per  questo  di  dimensionare  i  contingenti  di  potenza
dedicati alle varie tecnologie in base alla domanda  cantierabile  in
tempi brevi, ferma restando la  potenziale  futura  eleggibilita'  di
tutte le tecnologie al sistema di incentivi; 
  Vista la  risoluzione  in  materia  di  produzione  di  energia  da
impianti geotermici approvata il 15  aprile  2015  dalle  commissioni
VIII  (ambiente,  territorio  e  lavori  pubblici)  e  X   (attivita'
produttive, commercio e turismo) della Camera dei  deputati,  con  la
quale, tra l'altro, si impegna  il  Governo  ad  assumere  iniziative
dirette ad armonizzare i diversi regimi di incentivazione attualmente
vigenti  per  gli  impianti  geotermici  pilota  e  per   quelli   ad
autorizzazione regionale utilizzanti le stesse tecnologie; 
  Considerato che gli esiti delle verifiche svolte dal GSE  nell'anno
2014 hanno evidenziato una  significativa  frequenza  di  ipotesi  di
artato   frazionamento   della   potenza   fotovoltaica   incentivata
riconducibile a un unico impianto in violazione dell'art.  12,  comma
5, decreto ministeriale 5 maggio 2011; 
  Considerato che la pratica dell'artato frazionamento consente  agli
operatori di percepire  tariffe  incentivanti  piu'  remunerative  in
violazione del criterio dell'inversa proporzionalita' tra la  potenza
dell'impianto e il livello di incentivazione, diretto corollario  del
principio di equa remunerazione degli incentivi,  e  puo'  comportare
l'elusione  delle  soglie  di  potenza  per   le   quali,   ai   fini
dell'ammissione agli incentivi, e' prevista l'iscrizione al  registro
ovvero la partecipazione all'asta; 
  Considerato che il divieto di artato frazionamento, costituendo  un
principio  generale  dell'ordinamento,   opera   a   prescindere   da
un'espressa  previsione  normativa  e,   pertanto,   puo'   ritenersi
applicabile a tutti gli impianti che percepiscono  incentivi  per  la
produzione di energia da fonti rinnovabili; 
  Visto l'art. 25 del decreto  legislativo  n.  28  del  2011,  e  in
particolare il comma 9; 
  Ritenuto, anche alla luce della crescente eta' media degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, inclusi gli  impianti  fotovoltaici,
di dover prevedere disposizioni in materia di interventi manutentivi,
con l'obiettivo, da un lato, di salvaguardare l'efficienza del  parco
di generazione, dall'altro, di evitare comportamenti speculativi  che
possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione; 
  Ritenuto, anche ai  sensi  degli  articoli  25,  25-bis  e  26  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' dei decreti del  Ministro
dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 e 16 ottobre  2014,  che  le
disposizioni in materia di interventi manutentivi debbano ispirarsi a
criteri di proporzionalita', in modo  da  ridurre  l'incidenza  degli
oneri amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49,  di  attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui Rifiuti di apparecchiature  elettriche
ed elettroniche (RAEE); 
  Ritenuto opportuno ribadire che il GSE eroga gli incentivi pubblici
di  cui  al  decreto  ministeriale  18  dicembre  2008,   all'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili, al netto di quella assorbita
dai servizi ausiliari, delle perdite nei trasformatori  principali  e
delle perdite di linea fino al punto di consegna, sia con riferimento
agli impianti che beneficiano dei certificati verdi sia di quelli che
beneficiano  della  tariffa  omnicomprensiva,   onde   continuare   a
stimolare l'efficienza nella realizzazione e gestione degli  impianti
e assicurare che i consumatori gravati dagli oneri di  incentivazione
ottengano il massimo beneficio  in  termini  di  energia  rinnovabile
immessa nel sistema elettrico, in conformita' al quadro normativo  di
riferimento nazionale ed europeo in tema di energie rinnovabili; 
  Vista    la     delibera     del     Comitato     interministeriale
bieticolo-saccarifero del 5 febbraio 2015, la quale prevede che, agli
impianti di produzione elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili,
inseriti    nei    progetti    di    riconversione    del     settore
bieticolo-saccarifero   approvati   dallo   stesso   Comitato,   gia'
autorizzati alla suddetta data e la cui costruzione risulti  ultimata
entro il 31 dicembre 2018 sia: 
  assicurata la permanenza del medesimo regime di incentivazioni alle
fonti rinnovabili come definito dalle leggi n. 296 del 2006 e n.  244
del 2007, nonche' dal relativo decreto ministeriale attuativo del  18
dicembre 2008; 
  garantito l'accesso agli incentivi e  la  corrispondente  copertura
finanziaria tenendo conto della predetta tempistica; 
  Considerati  gli  approfondimenti  effettuati   sui   progetti   di
riconversione del settore bieticolo-saccarifero, dai quali e'  emerso
che i predetti progetti ammissibili agli  incentivi,  comprensivi  di
quelli gia'  ammessi  o  qualificati,  corrispondono  a  una  potenza
complessiva   di   83   MW,   ridotta   rispetto   alla    precedente
configurazione; 
  Visto il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e  il
sistema idrico n. 489/2015/I/efr, reso il 14 ottobre 2015; 
  Ritenute condivisibili le proposte dell'Autorita' in merito a: 
  a)  una  adeguata  considerazione  per  gli  impianti   che   hanno
partecipato senza  successo  ai  meccanismi  competitivi  di  cui  al
decreto 6 luglio 2012, e che hanno avviato i lavori  di  costruzione,
nel rispetto dei vincoli derivanti dalla linee guida CE in materia di
aiuti di Stato all'energia e all'ambiente; 
  b) la richiesta  che  l'incentivo  di  tipo  feed  in  premium  sia
calcolato come differenza oraria,  sia  positiva  sia,  limitatamente
agli impianti che accedono a tale modalita' di  incentivazione  senza
partecipare ad aste, negativa, tra la tariffa base e il prezzo zonale
orario; tale proposta e'  peraltro  coerente  con  analoga  richiesta
della Commissione europea nell'ambito del confronto per  la  verifica
di compatibilita' con le citate linee guida in materia  di  aiuti  di
Stato per l'energia e l'ambiente; 
  c) l'introduzione di taluni adeguamenti alle modalita'  di  calcolo
del costo indicativo annuo degli incentivi; 
  Visto il parere della Conferenza unificata di cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta  del  5
novembre 2015; 
  Considerato  opportuno  accogliere  le  proposte  della  Conferenza
unificata relative a: 
  a) l'inserimento di un contingente ad asta di 50  MW  per  impianti
alimentati dalle biomasse di cui all'art. 8, comma 4,  lettere  c)  e
d); 
  b) la modifica delle modalita' di calcolo  dell'incentivo  che  dal
2016 sostituira' i certificati verdi per le fonti biologiche; 
  c)  una  adeguata  considerazione  per  gli  impianti   che   hanno
partecipato senza  successo  ai  meccanismi  competitivi  di  cui  al
decreto 6 luglio 2012, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla linee
guida CE in materia di aiuti di Stato all'energia e all'ambiente; 
  d) la riduzione del contingente  ad  asta,  con  pari  aumento  del
contingente a registro, per gli impianti solari termodinamici; 
  e) l'introduzione di disposizioni  atte  a  favorire  gli  impianti
idroelettrici  ad  accesso  diretto  e  a  registro,  che  presentano
caratteristiche idonee a ridurre al minimo l'impatto ambientale; 
  f) offrire possibilita' di iscrizione ai  registri  a  progetti  di
impianti geotermici che hanno terminato la fase di ricerca del fluido
geotermico ma che non hanno ancora conseguito ne' la concessione, ne'
l'autorizzazione; 
  g) l'introduzione di misure atte a stimolare  migliori  prestazioni
ambientali degli impianti alimentati a biomasse e biogas; 
  h) introdurre, come elemento indicativo di un artato  frazionamento
degli impianti, l'unicita' del nodo di raccolta dell'energia prodotta
da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando  tale
nodo con la stazione  di  raccolta  MT/AT  per  connessioni  in  alta
tensione ovvero  con  la  stessa  cabina  o  linea  MT  nel  caso  di
connessioni in media tensione; 
  i) introdurre talune integrazioni  e  precisazioni  in  materia  di
utilizzo di sottoprodotti; 
  Considerato che, in esito al confronto con la  Commissione  europea
ai fini della verifica  di  compatibilita'  con  le  linee  guida  in
materia di aiuti di  Stato  per  l'energia  e  l'ambiente,  si  rende
necessario introdurre le seguenti disposizioni: 
  a) prevedere la non erogazione dell'incentivo nel caso in cui,  per
piu' sei  ore  consecutive,  il  prezzo  zonale  orario  dell'energia
elettrica sia nullo o negativo; tale  disposizione,  peraltro,  trova
immediata applicazione solo in  caso  di  prezzi  nulli,  poiche'  le
vigenti regole del mercato elettrico non prevedono  prezzi  negativi,
che potranno verificarsi solo a seguito  di  riforma  delle  predette
regole di mercato; 
  b) determinare l'incentivo di tipo feed in premium come  differenza
oraria tra la tariffa base e il prezzo zonale  orario,  sia  positiva
sia, limitatamente agli impianti che accedono  a  tale  modalita'  di
incentivazione senza partecipare ad aste, negativa; 
  c) introdurre  disposizioni  volte  a  consentire,  in  determinati
limiti e a date condizioni, la partecipazione  a  procedure  di  asta
anche ad impianti ubicati in altri Stati membri dell'Unione europea; 
  d) assicurare che i  nuovi  impianti  idroelettrici  che  producono
sulla base di una concessione  di  derivazione  da  un  corpo  idrico
possano accedere agli incentivi solo se la concessione non pregiudica
il mantenimento o  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualita'
definiti per il corso d'acqua interessato; 
  e) assicurare che nei nuovi impianti l'uso della  sansa  per  scopi
energetici sia possibile  solo  nelle  circostanze  nelle  quali  non
siano, plausibilmente, possibili usi non energetici; 
  f) introdurre disposizioni  che  riducano  gli  incentivi  per  gli
impianti che beneficiano di aiuti sull'investimento; 
  g) incentivare gli impianti geotermoelettrici pilota con le  stesse
modalita' previste per gli altri impianti; 
  Considerato  che  la  durata   dell'incentivo   riconosciuto   alla
produzione da fonti rinnovabili e' coerente con le  disposizioni  per
l'ammortamento contabile degli impianti, di cui all'art. 2426,  comma
2, del Codice civile italiano, fermo restando quanto  previsto  dalla
normativa fiscale; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2016) 2726 final del
28 aprile 2016 con la quale la medesima Commissione ha deciso di  non
sollevare obiezioni nei  confronti  del  presente  provvedimento,  in
quanto considerato  compatibile  con  il  mercato  interno  ai  sensi
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il concerto del Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali per quanto attiene l'incentivazione della  produzione  di
energia elettrica da impianti alimentati  a  biomasse,  bioliquidi  e
biogas; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto ha la finalita' di sostenere  la  produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso  la  definizione
di  incentivi  e  modalita'  di  accesso  semplici,  che   promuovano
l'efficacia,  l'efficienza  e  la  sostenibilita'  degli   oneri   di
incentivazione in misura adeguata al  perseguimento  degli  obiettivi
stabiliti nella Strategia energetica nazionale  nonche'  il  graduale
adattamento alle Linee  guida  in  materia  di  aiuti  di  Stato  per
l'energia e l'ambiente di cui alla  comunicazione  della  Commissione
europea (2014/C 200/01).