Art. 2 Composizione dell'Ufficio 1. L'Ufficio e' composto da un Presidente di sezione della Corte dei conti, con funzioni di coordinamento, e da quattro Magistrati in possesso di specifica esperienza e preparazione che abbiano dato la loro disponibilita'. 2. I Magistrati di cui al comma precedente sono nominati con ordinanza presidenziale e scelti, preferibilmente, tra quelli gia' in possesso di Nulla Osta di Sicurezza di cui all'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ed assegnati in posizione aggiuntiva, senza punteggio, per un periodo massimo di tre anni. 3. Tenuto anche conto della specifica esperienza di ciascun magistrato, il Presidente di sezione con funzioni di coordinamento incarica i componenti dell'Ufficio dell'esercizio del controllo preventivo sulla legittimita' e sulla regolarita' dei contratti di cui all'art. 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della verifica della regolarita', correttezza ed efficacia della gestione. 4. Il piu' anziano di ruolo dei magistrati addetti all'Ufficio esercita le funzioni di Consigliere delegato al controllo preventivo di legittimita' e regolarita'.