Art. 2 
 
 
                      Composizione dell'Ufficio 
 
  1. L'Ufficio e' composto da un Presidente di  sezione  della  Corte
dei conti, con funzioni di coordinamento, e da quattro Magistrati  in
possesso di specifica esperienza e preparazione che abbiano  dato  la
loro disponibilita'. 
  2. I Magistrati di  cui  al  comma  precedente  sono  nominati  con
ordinanza presidenziale e scelti, preferibilmente, tra quelli gia' in
possesso di Nulla Osta di Sicurezza di cui all'art. 9 della  legge  3
agosto 2007, n. 124, ed  assegnati  in  posizione  aggiuntiva,  senza
punteggio, per un periodo massimo di tre anni. 
  3.  Tenuto  anche  conto  della  specifica  esperienza  di  ciascun
magistrato, il Presidente di sezione con  funzioni  di  coordinamento
incarica  i  componenti  dell'Ufficio  dell'esercizio  del  controllo
preventivo sulla legittimita' e sulla regolarita'  dei  contratti  di
cui all'art. 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e della verifica della regolarita', correttezza ed efficacia della
gestione. 
  4. Il piu' anziano di  ruolo  dei  magistrati  addetti  all'Ufficio
esercita le funzioni di Consigliere delegato al controllo  preventivo
di legittimita' e regolarita'.