Art. 3 Controllo preventivo sulla legittimita' e sulla regolarita' 1. Per il caso in cui, effettuata l'istruttoria di rito, il competente magistrato non ritenga di proporre l'ammissione dell'atto al visto ed alla registrazione, trova applicazione, in via analogica, per il deferimento dell'atto al Collegio, il disposto dell'art. 3, comma 11, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 2. L'atto diventa in ogni caso esecutivo trascorsi i termini previsti dall'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340. 3. Ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 25 del T.U. n. 1214 del 1934 e' costituito, all'inizio di ogni anno, un Collegio ristretto delle Sezioni riunite in sede di controllo, i cui componenti sono individuati e nominati con ordinanza presidenziale e devono essere muniti, anche successivamente alla nomina, del Nulla Osta di Sicurezza di cui di cui all'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124.