Art. 3 
 
 
               Controllo preventivo sulla legittimita' 
                         e sulla regolarita' 
 
  1. Per il  caso  in  cui,  effettuata  l'istruttoria  di  rito,  il
competente magistrato non ritenga di proporre l'ammissione  dell'atto
al visto ed alla registrazione, trova applicazione, in via analogica,
per il deferimento dell'atto al Collegio, il  disposto  dell'art.  3,
comma 11, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
  2. L'atto diventa  in  ogni  caso  esecutivo  trascorsi  i  termini
previsti dall'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340. 
  3. Ai fini dell'eventuale applicazione dell'art.  25  del  T.U.  n.
1214 del 1934 e' costituito, all'inizio di  ogni  anno,  un  Collegio
ristretto  delle  Sezioni  riunite  in  sede  di  controllo,  i   cui
componenti sono individuati e nominati con ordinanza presidenziale  e
devono essere muniti, anche successivamente alla  nomina,  del  Nulla
Osta di Sicurezza di cui di cui all'art. 9 della legge 3 agosto 2007,
n. 124.