Art. 2 
 
                    Determinazione delle tariffe 
 
  1. Le tariffe  dovute  per  le  attivita'  di  cui  all'art.  1  si
articolano in una quota fissa e una quota variabile e garantiscono la
copertura economica degli oneri di cui all'art. 4. 
  2. I produttori di AEE sono tenuti al versamento di una quota fissa
annua pari a euro  10,00  (dieci)  cadauno,  indipendentemente  dalla
relativa quota di mercato. 
  3. I produttori di AEE sono, altresi', tenuti al versamento di  una
quota variabile calcolata  come  differenza  tra  l'ammontare  totale
degli oneri di cui all'art. 4, al netto della componente a carico dei
produttori delle pile ed accumulatori ai sensi dall'art. 19, comma 2,
del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e il  totale  delle
quote fisse dovute dai medesimi produttori. 
  4. La quota variabile e' ripartita tra i produttori di AEE in  base
alle rispettive quote di mercato, calcolate dal Comitato di vigilanza
e di controllo, ai sensi  dell'art.  35,  comma  1,  lettera  c)  del
decreto  legislativo  n.  49/2014,  sulla  base  delle  comunicazioni
annuali rese  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto  ministeriale  25
settembre 2007, n. 185, entro il 30 aprile di ogni anno. 
  5.  Le  tariffe  dovute  dai  produttori  di  AEE  sono   calcolate
annualmente   e   pubblicate    nell'area    riservata    del    sito
www.registroaee.it, entro il 30 giugno di ogni anno. I produttori  di
AEE versano le tariffe entro il 30 settembre di ogni anno.