Art. 2 Determinazione delle tariffe 1. Le tariffe dovute per le attivita' di cui all'art. 1 si articolano in una quota fissa e una quota variabile e garantiscono la copertura economica degli oneri di cui all'art. 4. 2. I produttori di AEE sono tenuti al versamento di una quota fissa annua pari a euro 10,00 (dieci) cadauno, indipendentemente dalla relativa quota di mercato. 3. I produttori di AEE sono, altresi', tenuti al versamento di una quota variabile calcolata come differenza tra l'ammontare totale degli oneri di cui all'art. 4, al netto della componente a carico dei produttori delle pile ed accumulatori ai sensi dall'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e il totale delle quote fisse dovute dai medesimi produttori. 4. La quota variabile e' ripartita tra i produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato, calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 49/2014, sulla base delle comunicazioni annuali rese ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, entro il 30 aprile di ogni anno. 5. Le tariffe dovute dai produttori di AEE sono calcolate annualmente e pubblicate nell'area riservata del sito www.registroaee.it, entro il 30 giugno di ogni anno. I produttori di AEE versano le tariffe entro il 30 settembre di ogni anno.