Art. 3 Modalita' di pagamento 1. Il pagamento delle tariffe dovute per la copertura degli oneri di cui all'art. 1 e' effettuato mediante versamento al Capo di entrata 32° - capitolo n. 2592 - art. 26 del Ministero dell'economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato. 2. Nella causale del versamento e' indicato: a) il riferimento al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; b) il nominativo del produttore; c) il numero di iscrizione al registro di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 49/2014. 3. Sul sito www.registroaee.it sono resi disponibili i facsimile dei modelli da utilizzare per il versamento nonche' gli ulteriori sistemi telematici di pagamento. 4. La ricevuta di versamento dell'importo e' trasmessa dal produttore di AEE al Registro nazionale dei produttori contestualmente all'invio della comunicazione annuale di cui all'art. 2, comma 4. 5. I pagamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati cumulativamente dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 49/2014 per conto dei produttori associati secondo le rispettive quote di mercato.