Art. 3 
 
                       Modalita' di pagamento 
 
  1. Il pagamento delle tariffe dovute per la copertura  degli  oneri
di cui all'art. 1  e'  effettuato  mediante  versamento  al  Capo  di
entrata 32° - capitolo n. 2592 - art. 26 del Ministero  dell'economia
e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato. 
  2. Nella causale del versamento e' indicato: 
    a) il riferimento al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; 
    b) il nominativo del produttore; 
    c) il numero di iscrizione al registro di  cui  all'art.  29  del
decreto legislativo n. 49/2014. 
  3. Sul sito www.registroaee.it sono resi  disponibili  i  facsimile
dei modelli da utilizzare per il  versamento  nonche'  gli  ulteriori
sistemi telematici di pagamento. 
  4.  La  ricevuta  di  versamento  dell'importo  e'  trasmessa   dal
produttore   di   AEE   al   Registro   nazionale   dei    produttori
contestualmente all'invio della comunicazione annuale di cui all'art.
2, comma 4. 
  5. I  pagamenti  di  cui  al  comma  1  possono  essere  effettuati
cumulativamente dai sistemi collettivi di gestione dei  RAEE  di  cui
agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 49/2014 per  conto
dei produttori associati secondo le rispettive quote di mercato.