Art. 5 Ripartizione del gettito delle tariffe 1. I proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli oneri di cui all'art. 1, comma 1, vengono riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire alle amministrazioni competenti e alle associazioni interessate la quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attivita'.