Art. 6 Disposizioni finali 1. I produttori di AEE che non rispettano il termine per il versamento di cui all'art. 2, comma 5, sono tenuti al pagamento della tariffa stabilita maggiorata degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza di detto termine. Roma, 17 giugno 2016 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan