Art. 2 Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 1. L'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie). - 1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. 2. Il Dipartimento provvede, in particolare, agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale e il contenzioso Stato-Regioni; i rapporti inerenti all'attivita' delle Regioni all'estero; l'attuazione degli statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale; gli aspetti legati alla finanza locale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; la promozione e il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale nonche' delle isole minori; le questioni relative ai servizi pubblici locali, in raccordo con i Ministeri interessati; le politiche urbane, con particolare riferimento alle citta' metropolitane, in raccordo con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Il Dipartimento cura altresi' la realizzazione delle attivita' connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell'art. 118 della Costituzione, nonche' il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. 3. Il Dipartimento assicura, altresi', le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, nell'esercizio di tali funzioni, opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvedendo, in particolare: a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; b) all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome; c) alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca informazione e alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province autonome; d) agli adempimenti strumentali all'attivita' dei gruppi di lavoro o comitati, sia politici che tecnici, istituiti nell'ambito della Conferenza, a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; e) all'attivita' istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; f) allo svolgimento di funzioni di segreteria della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, istituita presso la Conferenza unificata dall'art. 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g) all'attivita' di coordinamento del Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria e del Comitato paritetico interistituzionale per l'attuazione delle linee guida per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e custodia, istituiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008; h) all'attivita' istruttoria e di supporto degli organismi costituiti, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, per l'attuazione del federalismo fiscale operanti nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata; i) all'attivita' istruttoria delle questioni di competenza della Struttura tecnica di supporto in materia sanitaria, costituita ai sensi dell'art. 2, comma 66, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 4. Il Capo del dipartimento svolge, altresi', le funzioni di segretario della Conferenza unificata e coordina l'attivita' istruttoria e di supporto posta in essere ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 5. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e in non piu' di sedici servizi. Il dipartimento si avvale altresi' di un ulteriore dirigente di seconda fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca.».