Art. 2 
 
          Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente 
             del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 
 
  1. L'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
1° ottobre 2012, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 12 (Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie).  -
1. Il Dipartimento per gli affari regionali  e  le  autonomie  e'  la
struttura di supporto al Presidente che  opera  nell'area  funzionale
dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e della quale
il  Presidente  si  avvale,  ai  sensi  dell'art.   4   del   decreto
legislativo, per le azioni di coordinamento  nella  materia,  per  lo
sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie  locali,
per  la  promozione  delle  iniziative  necessarie   per   l'ordinato
svolgimento degli inerenti rapporti  e  per  l'esercizio  coerente  e
coordinato dei poteri e rimedi previsti  per  i  casi  di  inerzia  o
inadempienza. 
  2. Il  Dipartimento  provvede,  in  particolare,  agli  adempimenti
riguardanti: la coordinata partecipazione  dei  rappresentanti  dello
Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto  di
dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del  Governo  nelle
Regioni a statuto speciale e nelle Province  autonome;  il  controllo
successivo   della   legislazione   regionale   e   il    contenzioso
Stato-Regioni;  i  rapporti  inerenti  all'attivita'  delle   Regioni
all'estero; l'attuazione degli statuti delle Regioni  e  Province  ad
autonomia speciale;  gli  aspetti  legati  alla  finanza  locale;  le
minoranze linguistiche  e  i  problemi  delle  zone  di  confine;  la
promozione  e  il  coordinamento  delle  azioni  governative  per  la
salvaguardia delle zone montane, delle aree  svantaggiate  confinanti
con le Regioni a statuto speciale  nonche'  delle  isole  minori;  le
questioni relative ai servizi pubblici  locali,  in  raccordo  con  i
Ministeri  interessati;  le   politiche   urbane,   con   particolare
riferimento  alle  citta'   metropolitane,   in   raccordo   con   il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica. Il  Dipartimento  cura  altresi'  la  realizzazione  delle
attivita' connesse all'attuazione  del  conferimento  delle  funzioni
amministrative  dell'art.  118   della   Costituzione,   nonche'   il
completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59. 
  3. Il Dipartimento assicura, altresi', le  funzioni  di  segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano e, nell'esercizio di tali
funzioni, opera alle dipendenze funzionali e  secondo  gli  indirizzi
del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2,  del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   provvedendo,   in
particolare: 
    a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della
Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle  determinazioni
assunte; 
    b)  all'attivita'  istruttoria   connessa   all'esercizio   delle
funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti,
assicurando il necessario raccordo  e  coordinamento  dei  competenti
Uffici dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome; 
    c)  alle  attivita'  strumentali  al  raccordo,  alla   reciproca
informazione e  alla  collaborazione  tra  le  Amministrazioni  dello
Stato, le Regioni e le Province autonome; 
    d) agli  adempimenti  strumentali  all'attivita'  dei  gruppi  di
lavoro o comitati, sia politici che  tecnici,  istituiti  nell'ambito
della  Conferenza,  a  norma  dell'art.  7,  comma  2,  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
    e) all'attivita' istruttoria e di supporto per  il  funzionamento
della Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281; 
    f) allo svolgimento di funzioni di segreteria  della  Commissione
permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e  negli  enti
locali, istituita presso la Conferenza unificata dall'art. 14,  comma
3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    g) all'attivita' di coordinamento  del  Tavolo  di  consultazione
permanente sulla sanita'  penitenziaria  e  del  Comitato  paritetico
interistituzionale  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per   gli
interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari  e  nelle  case  di
cura e custodia, istituiti dal decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° aprile 2008; 
    h)  all'attivita'  istruttoria  e  di  supporto  degli  organismi
costituiti,  ai  sensi  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,   per
l'attuazione  del  federalismo  fiscale  operanti  nell'ambito  della
Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata; 
    i) all'attivita' istruttoria delle questioni di competenza  della
Struttura tecnica di supporto in  materia  sanitaria,  costituita  ai
sensi dell'art. 2, comma 66, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  4. Il Capo  del  dipartimento  svolge,  altresi',  le  funzioni  di
segretario  della  Conferenza  unificata   e   coordina   l'attivita'
istruttoria e di supporto posta in  essere  ai  sensi  dell'art.  10,
comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  5. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici  e  in
non piu' di sedici servizi. Il dipartimento si avvale altresi' di  un
ulteriore dirigente di seconda  fascia  con  compiti  di  consulenza,
studio e ricerca.».