Art. 3 Modifiche all'art. 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 1. L'art. 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e' sostituito dal seguente: «Art. 26 (Ufficio per lo sport). - 1. L'Ufficio per lo sport e' la struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. L'ufficio provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive. 2. L'Ufficio per lo sport si articola in non piu' di due servizi.».