Art. 3 
 
Modifiche all'art. 26 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
                      ministri 1° ottobre 2012 
 
  1. L'art. 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
1° ottobre 2012, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 26 (Ufficio per lo sport). - 1. L'Ufficio per lo sport e'  la
struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni in
materia di sport. L'ufficio provvede  agli  adempimenti  giuridici  e
amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli  atti  concernenti
l'assolvimento delle predette funzioni;  propone,  coordina  e  attua
iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport;
cura i rapporti internazionali  con  enti  e  istituzioni  che  hanno
competenza in materia di sport, con particolare  riguardo  all'Unione
europea, al Consiglio d'Europa,  all'UNESCO  e  all'Agenzia  mondiale
antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli  altri  soggetti
operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di  competenza
in tema di prevenzione del  doping  e  della  violenza  nello  sport;
esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale  (CONI)
e, unitamente al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo in relazione alle rispettive competenze, di  vigilanza  e  di
indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; realizza  iniziative
di comunicazione per il settore sportivo anche  tramite  la  gestione
dell'apposito sito web; cura l'istruttoria  per  la  concessione  dei
patrocini a manifestazioni sportive. 
  2. L'Ufficio per lo sport si articola in non piu' di due servizi.».