IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 2014, n. 171, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante: «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717 recante: «Norme per l'arte negli edifici pubblici»; Visto l'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni», dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che introduce misure per la riqualificazione urbana; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2015), in particolare l'art. 1, commi 431-434; Visto l'art. 6 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013 n. 112, concernente: «Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione artistica, nonche' di musica, danza e teatro contemporanei»; Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 6 del suddetto decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di utilizzo dei beni immobili da concedere in locazione per la realizzazione di studi d'artista, nonche' le modalita' di sponsorizzazione degli stessi; Visto, altresi', il comma 1 dell'art. 6 del suddetto decreto-legge, nella parte in cui dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo individua, con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, i beni immobili di proprieta' dello Stato, non utilizzati per finalita' istituzionali, che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri; Considerata l'esigenza di individuare appositi spazi di creazione, produzione e fruizione di arte, musica, danza e teatro contemporanei; Considerata l'opportunita' di valorizzare le realta' locali e il contesto storico culturale dei comuni in cui insistono i beni immobili da destinare alle attivita' artistiche; Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio del coordinamento amministrativo in data 4 maggio 2015, prot. n. 3-4480, del Ministero della difesa, Ufficio legislativo dell'11 giugno 2015, prot. n. 23199 e del Ministero dell'interno, Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, del 28 maggio 2015 prot. n. 27/A2014-001459 con le quali dette Amministrazioni si sono definitivamente espresse per quanto di propria competenza; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le modalita' di utilizzo dei beni immobili di proprieta' dello Stato non utilizzabili per altre finalita' istituzionali, e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri per la realizzazione di produzioni di arte, musica, danza e teatro contemporanei. 2. Sono esclusi dalla previsione della disposizione di cui al presente decreto gli immobili di proprieta' dello Stato oggetto di valorizzazione. 3. Il presente decreto disciplina, altresi', le modalita' di sponsorizzazione per l'assegnazione degli immobili di cui al comma precedente.