IL MINISTRO DEI BENI 
              E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368  relativo
all'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 2014, n.
171, recante il regolamento di  riorganizzazione  del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio», ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto  il  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e  valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare», convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410; 
  Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717 recante:  «Norme  per  l'arte
negli edifici pubblici»; 
  Visto l'art. 12 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83  recante
«Misure  urgenti  per  la  crescita  del   Paese,   convertito,   con
modificazioni», dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134  che  introduce
misure per la riqualificazione urbana; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
di stabilita' 2015), in particolare l'art. 1, commi 431-434; 
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 8 agosto 2013 n.  91,  convertito,
con modificazioni, in legge  7  ottobre  2013  n.  112,  concernente:
«Disposizioni urgenti per la realizzazione di  centri  di  produzione
artistica, nonche' di musica, danza e teatro contemporanei»; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  3  dell'art.  6  del  suddetto
decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo, da adottarsi  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le
modalita' di utilizzo dei beni immobili da concedere in locazione per
la  realizzazione  di  studi  d'artista,  nonche'  le  modalita'   di
sponsorizzazione degli stessi; 
  Visto, altresi', il comma 1 dell'art. 6 del suddetto decreto-legge,
nella parte in cui dispone che, entro il 30 giugno di ogni  anno,  il
Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del   turismo
individua, con proprio decreto,  da  adottarsi  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, su  indicazione  dell'Agenzia
del  demanio,  anche  sulla  base  di   segnalazione   dei   soggetti
interessati,  i  beni  immobili  di  proprieta'  dello   Stato,   non
utilizzati per finalita' istituzionali, che possono essere  destinati
ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri; 
  Considerata l'esigenza di individuare appositi spazi di  creazione,
produzione e fruizione di arte, musica, danza e teatro contemporanei; 
  Considerata l'opportunita' di valorizzare le realta'  locali  e  il
contesto storico  culturale  dei  comuni  in  cui  insistono  i  beni
immobili da destinare alle attivita' artistiche; 
  Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio
del coordinamento amministrativo in data  4  maggio  2015,  prot.  n.
3-4480, del  Ministero  della  difesa,  Ufficio  legislativo  dell'11
giugno 2015, prot. n. 23199 e  del  Ministero  dell'interno,  Ufficio
affari legislativi e relazioni parlamentari, del 28 maggio 2015 prot.
n.  27/A2014-001459  con  le  quali  dette  Amministrazioni  si  sono
definitivamente espresse per quanto di propria competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 6,  comma  3,
del  decreto-legge  8   agosto   2013,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  le  modalita'  di
utilizzo dei beni immobili di proprieta' dello Stato non utilizzabili
per altre finalita'  istituzionali,  e  non  trasferibili  agli  enti
territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85,
destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani  e  stranieri
per la realizzazione di produzioni di arte, musica,  danza  e  teatro
contemporanei. 
  2. Sono esclusi dalla  previsione  della  disposizione  di  cui  al
presente decreto gli immobili di proprieta' dello  Stato  oggetto  di
valorizzazione. 
  3. Il  presente  decreto  disciplina,  altresi',  le  modalita'  di
sponsorizzazione per l'assegnazione degli immobili di  cui  al  comma
precedente.