Art. 2 Procedura per l'individuazione dei beni immobili 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, l'Agenzia del demanio provvede, entro il 30 gennaio di ciascun anno, a predisporre l'elenco degli immobili di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto, concedibili in uso o in locazione per ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri. Tali immobili non devono essere utilizzabili per altre finalita' istituzionali e non devono rientrare tra i beni trasferiti agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85. 2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa procedono con riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate. 3. Gli elenchi di cui ai commi precedenti sono inoltrati al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (d'ora in avanti «Ministero») per gli adempimenti di cui al comma 4 del presente articolo. 4. Sulla base della ricognizione di cui ai commi precedenti il Ministero procede, entro il 30 aprile di ciascun anno, a verificare l'eventuale interesse culturale dei beni individuati, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, d'ora in avanti «Codice», e con la corrispondente soprintendenza territorialmente competente, le condizioni di uso dei beni culturali. 5. Entro il 30 giugno di ogni anno, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge n. 91 del 2013, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, d'ora in avanti «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, in coerenza con il Piano nazionale per le citta' di cui all'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' con i piani di riqualificazione urbana adottati dagli enti territoriali e la pianificazione urbanistica comunale, sono individuati i beni immobili da destinare alla realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1, specificando, altresi', l'ente gestore degli stessi.