Art. 2 
 
          Procedura per l'individuazione dei beni immobili 
 
  1. Per le finalita'  di  cui  all'art.  1,  l'Agenzia  del  demanio
provvede, entro il 30 gennaio di ciascun anno, a predisporre l'elenco
degli immobili di cui al comma 1 dell'art. 1  del  presente  decreto,
concedibili in uso o in  locazione  per  ospitare  studi  di  giovani
artisti  italiani  e  stranieri.  Tali  immobili  non  devono  essere
utilizzabili per altre finalita' istituzionali e non devono rientrare
tra i beni trasferiti agli enti territoriali  ai  sensi  del  decreto
legislativo 28 maggio 2010 n. 85. 
  2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio
e il Ministero della difesa procedono con  riferimento  alle  caserme
dismesse e alle scuole militari inutilizzate. 
  3. Gli elenchi  di  cui  ai  commi  precedenti  sono  inoltrati  al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  (d'ora
in avanti «Ministero») per gli adempimenti di  cui  al  comma  4  del
presente articolo. 
  4. Sulla base della ricognizione di  cui  ai  commi  precedenti  il
Ministero procede, entro il 30 aprile di ciascun anno,  a  verificare
l'eventuale interesse culturale dei beni individuati,  ai  sensi  del
Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, d'ora in avanti «Codice»,  e  con
la  corrispondente  soprintendenza  territorialmente  competente,  le
condizioni di uso dei beni culturali. 
  5. Entro il 30 giugno di ogni anno, in ossequio a  quanto  previsto
dal comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge n. 91 del 2013, con decreto
del Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
d'ora in avanti «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, anche sulla
base di segnalazione dei soggetti interessati,  in  coerenza  con  il
Piano nazionale per le citta' di cui all'art. 12 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, nonche' con i piani di  riqualificazione  urbana
adottati dagli enti  territoriali  e  la  pianificazione  urbanistica
comunale,  sono  individuati  i  beni  immobili  da  destinare   alla
realizzazione  delle  finalita'  di  cui  all'art.  1,  specificando,
altresi', l'ente gestore degli stessi.