Art. 4 
 
                   Manutenzione del bene immobile 
                     e forme di sponsorizzazioni 
 
  1. I locatari o concessionari del bene si impegnano a sostenere gli
oneri  di  manutenzione  ordinaria  nel  rispetto  delle  misure   di
protezione indicate dalla Parte  seconda,  Titolo  I,  Capo  III  del
Codice, ove si tratti di immobili sottoposti  a  tutela  in  base  al
Codice medesimo. 
  2. A favore degli assegnatari degli  immobili,  per  interventi  di
manutenzione straordinaria, e' prevista l'erogazione di contributi  a
fondo perduto  in  proporzione  alle  spese  sostenute  a  valere  su
apposito fondo istituito presso il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze in base ai criteri di assegnazione individuati, nell'ambito e
nel limite delle risorse del  medesimo  fondo,  con  il  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art.  6,  comma  2
del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91. 
  3. Anche al fine di sostenere in tutto o in parte i costi  connessi
alla locazione,  concessione,  gestione  e  valorizzazione  del  bene
demaniale,  i  soggetti  beneficiari  possono  attivare  accordi   di
sponsorizzazione, previa autorizzazione dell'ente gestore,  acquisiti
gli atti di assenso del Ministero qualora l'immobile  utilizzato  sia
stato dichiarato di interesse culturale, nel rispetto  dell'art.  120
del Codice. 
  4. Per sponsorizzazione si intende ogni contributo, anche in beni o
servizi, erogato per la ristrutturazione, progettazione o  attuazione
di  iniziative  in  ordine  alla  valorizzazione   della   produzione
artistica realizzata nel bene concesso, con lo scopo di promuovere il
nome,   il   marchio,   l'immagine,   l'attivita'   o   il   prodotto
dell'attivita' posta in essere. 
  5. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresi'  definite  le
modalita'  di  erogazione  del  contributo  nonche'  le   forme   del
controllo,  da  parte  del  soggetto  erogante,  sulla  realizzazione
dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.