Art. 4 Manutenzione del bene immobile e forme di sponsorizzazioni 1. I locatari o concessionari del bene si impegnano a sostenere gli oneri di manutenzione ordinaria nel rispetto delle misure di protezione indicate dalla Parte seconda, Titolo I, Capo III del Codice, ove si tratti di immobili sottoposti a tutela in base al Codice medesimo. 2. A favore degli assegnatari degli immobili, per interventi di manutenzione straordinaria, e' prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto in proporzione alle spese sostenute a valere su apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze in base ai criteri di assegnazione individuati, nell'ambito e nel limite delle risorse del medesimo fondo, con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 6, comma 2 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91. 3. Anche al fine di sostenere in tutto o in parte i costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene demaniale, i soggetti beneficiari possono attivare accordi di sponsorizzazione, previa autorizzazione dell'ente gestore, acquisiti gli atti di assenso del Ministero qualora l'immobile utilizzato sia stato dichiarato di interesse culturale, nel rispetto dell'art. 120 del Codice. 4. Per sponsorizzazione si intende ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la ristrutturazione, progettazione o attuazione di iniziative in ordine alla valorizzazione della produzione artistica realizzata nel bene concesso, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attivita' o il prodotto dell'attivita' posta in essere. 5. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresi' definite le modalita' di erogazione del contributo nonche' le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.