Art. 5 Fruibilita' dei beni immobili, trasparenza e responsabilita' 1. I soggetti locatari e concessionari degli immobili si impegnano a rendere fruibili i locali concessi, nei limiti previsti dal bando e indicati nel progetto culturale presentato in sede di richiesta dell'assegnazione dell'immobile, onde consentire il libero accesso alla struttura e la condivisione con la collettivita' della produzione artistica realizzata. 2. I soggetti locatari e concessionari degli immobili realizzano, entro 60 giorni dall'avvio del progetto artistico, un sito internet dedicato al bene in uso e alla produzione artistica programmata, indicando, altresi', le modalita' di partecipazione e di fruizione del bene e della produzione artistica da parte della collettivita'. Sul sito internet sono, altresi', pubblicati tutti i documenti relativi al progetto artistico, unitamente al nome e ai riferimenti del responsabile del progetto, nonche' i bilanci dell'attivita' e le fonti di finanziamento. 3. In ogni caso, la responsabilita', anche verso terzi, e' a carico dei concessionari o locatari i quali devono assicurare, in particolare, il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.