Art. 5 
 
             Fruibilita' dei beni immobili, trasparenza 
                          e responsabilita' 
 
  1. I soggetti locatari e concessionari degli immobili si  impegnano
a rendere fruibili i locali concessi, nei limiti previsti dal bando e
indicati nel progetto  culturale  presentato  in  sede  di  richiesta
dell'assegnazione dell'immobile, onde consentire  il  libero  accesso
alla  struttura  e  la  condivisione  con  la   collettivita'   della
produzione artistica realizzata. 
  2. I soggetti locatari e concessionari degli  immobili  realizzano,
entro 60 giorni dall'avvio del progetto artistico, un  sito  internet
dedicato al bene in uso  e  alla  produzione  artistica  programmata,
indicando, altresi', le modalita' di partecipazione  e  di  fruizione
del bene e della produzione artistica da parte  della  collettivita'.
Sul sito  internet  sono,  altresi',  pubblicati  tutti  i  documenti
relativi al progetto artistico, unitamente al nome e  ai  riferimenti
del responsabile del progetto, nonche' i bilanci dell'attivita' e  le
fonti di finanziamento. 
  3. In ogni caso, la responsabilita', anche verso terzi, e' a carico
dei  concessionari  o  locatari  i  quali   devono   assicurare,   in
particolare, il  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di
sicurezza sul lavoro.