Art. 6 
 
          Commissione di valutazione dei progetti artistici 
                           e assegnazione 
 
  1. Al fine di esaminare i progetti artistici presentati  a  seguito
dei bandi di cui all'art.  3  del  presente  decreto,  e'  istituita,
presso il Ministero,  una  Commissione  di  valutazione  (di  seguito
«Commissione»), nominata dal Ministro, composta da 5 esperti, di  cui
uno con funzioni di presidente  individuato  all'atto  della  nomina,
designati in rappresentanza del Ministero, dell'Agenzia del  demanio,
del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita', e della ricerca e della Conferenza
Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  2. All'esito delle  attivita'  di  valutazione  della  Commissione,
ciascun  ente  gestore  provvede  all'assegnazione  dell'immobile  in
favore dei soggetti prescelti. 
  3. Il  Ministero  assicura,  nell'ambito  delle  risorse  umane  ed
economiche disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico  e
logistico alla Commissione. Allo stesso  modo,  il  Ministero,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, svolge una  attivita'
di informazione  e  supporto  alle  cooperative  ed  associazioni  di
artisti  nella  predisposizione  dei  progetti  di  cui  al  presente
decreto. 
  4 . L'istituzione della Commissione di  cui  al  presente  articolo
avviene senza maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  In
particolare, la partecipazione alla Commissione non  da'  luogo  alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spesa.