Art. 6 Commissione di valutazione dei progetti artistici e assegnazione 1. Al fine di esaminare i progetti artistici presentati a seguito dei bandi di cui all'art. 3 del presente decreto, e' istituita, presso il Ministero, una Commissione di valutazione (di seguito «Commissione»), nominata dal Ministro, composta da 5 esperti, di cui uno con funzioni di presidente individuato all'atto della nomina, designati in rappresentanza del Ministero, dell'Agenzia del demanio, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'universita', e della ricerca e della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. All'esito delle attivita' di valutazione della Commissione, ciascun ente gestore provvede all'assegnazione dell'immobile in favore dei soggetti prescelti. 3. Il Ministero assicura, nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e logistico alla Commissione. Allo stesso modo, il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, svolge una attivita' di informazione e supporto alle cooperative ed associazioni di artisti nella predisposizione dei progetti di cui al presente decreto. 4 . L'istituzione della Commissione di cui al presente articolo avviene senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la partecipazione alla Commissione non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spesa.