Art. 7 
 
                 Monitoraggio dei progetti artistici 
 
  1. Ogni anno i beneficiari dei beni immobili  di  cui  al  presente
decreto, trasmettono, anche per via telematica, alla  Commissione  di
cui all'art. 6 una dettagliata relazione  sull'attivita'  svolta,  le
produzioni artistiche realizzate,  il  numero  e  le  caratteristiche
degli  artisti  coinvolti,  le  modalita'  di  coinvolgimento   della
collettivita' e il numero degli accessi  da  parte  del  pubblico,  i
costi  sostenuti  e  le  fonti  di   finanziamento,   le   criticita'
riscontrate, il programma delle attivita' da realizzarsi. 
  2. La Commissione esamina la documentazione trasmessa e,  entro  60
giorni dalla ricezione, approva la relazione, eventualmente dopo aver
chiesto integrazioni o precisazioni. 
  3. In qualsiasi momento la Commissione puo' richiedere, nelle forme
e nelle modalita' ritenute piu' opportune,  ai  soggetti  beneficiari
informazioni circa l'attivita' svolta o programmata ovvero ogni altra
informazione  utile  al  fine  di   comprendere   l'andamento   della
produzione artistica e lo stato di conservazione dell'immobile. 
  4.  L'Agenzia  del  demanio  e  il  Ministero  sulla   base   della
valutazione  negativa  della  Commissione,  adeguatamente   motivata,
dispongono la revoca della concessione o la risoluzione del contratto
di locazione.