Art. 7 Monitoraggio dei progetti artistici 1. Ogni anno i beneficiari dei beni immobili di cui al presente decreto, trasmettono, anche per via telematica, alla Commissione di cui all'art. 6 una dettagliata relazione sull'attivita' svolta, le produzioni artistiche realizzate, il numero e le caratteristiche degli artisti coinvolti, le modalita' di coinvolgimento della collettivita' e il numero degli accessi da parte del pubblico, i costi sostenuti e le fonti di finanziamento, le criticita' riscontrate, il programma delle attivita' da realizzarsi. 2. La Commissione esamina la documentazione trasmessa e, entro 60 giorni dalla ricezione, approva la relazione, eventualmente dopo aver chiesto integrazioni o precisazioni. 3. In qualsiasi momento la Commissione puo' richiedere, nelle forme e nelle modalita' ritenute piu' opportune, ai soggetti beneficiari informazioni circa l'attivita' svolta o programmata ovvero ogni altra informazione utile al fine di comprendere l'andamento della produzione artistica e lo stato di conservazione dell'immobile. 4. L'Agenzia del demanio e il Ministero sulla base della valutazione negativa della Commissione, adeguatamente motivata, dispongono la revoca della concessione o la risoluzione del contratto di locazione.