Art. 8 
 
                         Prima applicazione 
 
  1. In sede di prima applicazione il presente decreto, in attuazione
dell'art. 6 comma 1 del decreto-legge n. 91 del  2013,  individua  in
apposito elenco (Allegato «A») i beni immobili pubblici da  destinare
a ospitare studi di  giovani  artisti,  ferma  restando  la  verifica
dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell'art. 2, comma 4. 
  2. L'allegato «A» sara' integrato entro il  30  giugno  di  ciascun
anno con l'adozione del decreto  adottato  nelle  modalita'  indicate
all'art. 6 comma 1 del decreto-legge n. 91 del 2013.