Art. 2 
 
  1.  Al  Sottosegretario  di  Stato,  sen.  Antonio  Gentile,   sono
delegate,  nelle  materie  rientranti   nella   competenza   di   cui
all'articolo  1  ed  in  coerenza  con  gli  indirizzi  del  Ministro
contenuti  anche  nella  direttiva  generale  annuale  per   l'azione
amministrativa, le richieste di parere  al  Consiglio  di  Stato  nei
procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le
risposte agli atti di sindacato politico ispettivo in  rappresentanza
del Ministro nonche' la firma dei decreti di variazione  di  bilancio
concernenti i capitoli dei relativi Centri  di  costo.  L'Ufficio  di
Gabinetto cura l'esame e l'inoltro alla firma degli atti delegati  al
Sottosegretario. 
  2.  Il  sottosegretario  di  Stato,  sen.   Antonio   Gentile,   e'
incaricato, altresi', di seguire i  lavori  parlamentari,  sia  nelle
assemblee sia nelle commissioni, per le materie delegate, riferendone
al Ministro. 
  3. Salvo quanto gia' previsto nei  precedenti  commi  1  e  2,  con
appositi provvedimenti il Ministro puo' delegare  al  sottosegretario
di Stato, sen. Antonio Gentile, la Presidenza delle Commissioni e dei
Comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, l'esercizio  di
attivita' in ambito comunitario ed internazionale, nonche' i rapporti
con organi costituzionali o ausiliari del Governo. 
  4. E' altresi' delegata la  definizione  dei  criteri  generali  in
materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di  tariffe,
canoni e analoghi  oneri  a  carico  di  terzi,  previo  assenso  del
Ministro. 
  5. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli  atti  e  i
provvedimenti  che  implichino  una  determinazione  di   particolare
importanza politica, amministrativa o economica  e  per  i  quali  e'
richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; i  programmi,  gli
atti, i  provvedimenti  amministrativi  connessi  alle  direttive  di
carattere generale e strategico, nonche' i rapporti istituzionali  in
ambito comunitario ed internazionale. 
  6. Nelle ipotesi di cui  al  comma  precedente,  il  Ministro  puo'
avocare alla  propria  firma  singoli  atti  compresi  nelle  materie
delegate,  nonche'  la  risposta  alle  interrogazioni   parlamentari
scritte ed orali.