IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto il comma 1, dell'art. 4  del  decreto-legge  n.  113  del  24
giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2016,  che  stabilisce:  «Al  fine  di  garantire  la  sostenibilita'
economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto  finanziario
dei comuni, e' istituito presso il Ministero  dell'interno  un  fondo
denominato «Fondo per i contenziosi  connessi  a  sentenze  esecutive
relative a calamita' o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai
comuni  che,  a  seguito  di  sentenze  esecutive   di   risarcimento
conseguenti a  calamita'  naturali  o  cedimenti  strutturali,  o  ad
accordi transattivi ad esse collegate,  sono  obbligati  a  sostenere
spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della  spesa
corrente sostenuta come  risultante  dalla  media  degli  ultimi  tre
rendiconti  approvati.  Le  calamita'   naturali,   o   i   cedimenti
strutturali di cui al precedente periodo, devono  essersi  verificati
entro la data di entrata in vigore della presente disposizione»; 
  Visto il successivo comma 2, del richiamato art. 4, del  richiamato
decreto-legge n. 113/2016 che recita: «I comuni di  cui  al  comma  1
comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio  di
quindici giorni  successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per  ciascuno
degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza dalla fattispecie di  cui
comma  1,  ivi  incluse  le  richieste  non  soddisfatte  negli  anni
precedenti,  con  modalita'  telematiche  individuate  dal  Ministero
dell'interno. La ripartizione  del  Fondo  avviene  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da  adottare
entro novanta  giorni  dal  termine  di  invio  delle  richieste.  Le
richieste sono soddisfatte per un massimo  dell'80  per  cento  delle
stesse. Nel caso  in  cui  l'80  per  cento  delle  richieste  superi
l'ammontare  annuo  complessivamente  assegnato,  le   risorse   sono
attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'80  per  cento  delle
richieste sia invece inferiore all'ammontare  annuo  complessivamente
assegnato, la quota residua viene riassegnata tra  le  disponibilita'
dell'anno successivo»; 
  Considerate  le  esigenze  di  celerita'  e   semplificazione   del
procedimento; 
  Ritenuto,   pertanto,   necessario   predisporre    le    procedure
informatizzate, nonche' fissare le modalita' per consentire ai comuni
potenzialmente beneficiari di formulare  apposita  richiesta  per  la
concessione, per l'anno 2016, di un contributo erariale a seguito  di
sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamita' naturali o
cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi  ad  esse  collegate,
che obbligano i  medesimi  comuni  a  sostenere  spese  di  ammontare
complessivo superiore al 50%  della  spesa  corrente  sostenuta  come
risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nella definizione delle modalita' informatizzate di
acquisizione delle richieste i cui contenuti hanno natura prettamente
gestionale; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Enti destinatari della misura finanziaria 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 giugno  2016,  n.  113
sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento per l'anno 2016 del
contributo previsto dal citato art. 4 i soli comuni che, a seguito di
sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamita' naturali o
cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi  ad  esse  collegate,
sono obbligati a sostenere spese di ammontare  complessivo  superiore
al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante  dalla
media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamita' naturali, o
i cedimenti strutturali, devono essersi verificati entro il 25 giugno
2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  113  del
2016.