Art. 2 
 
  1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite  da
imprese specializzate, sono effettuate mediante l'impiego di prodotti
autorizzati con modalita' tali da non  nuocere  in  alcun  modo  alle
persone  e  alle  altre  specie  animali   non   bersaglio   e   sono
pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi  esposti  nelle  zone
interessate con  almeno  cinque  giorni  lavorativi  d'anticipo.  Gli
avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del
veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento,
la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate e
dei relativi antidoti. 
  2. Al termine delle operazioni di cui al comma  1  il  responsabile
della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il
ritiro delle esche non utilizzate e delle  carcasse  di  ratti  o  di
altri animali  deceduti,  informando  l'azienda  sanitaria  locale  e
l'Istituto zooprofilattico sperimentale  territorialmente  competenti
in caso di recupero di specie non infestanti.