Art. 6 
 
  1.  Gli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali   sottopongono   a
necroscopia l'animale ed  effettuano  gli  opportuni  accertamenti  e
analisi di laboratorio sui campioni pervenuti  o  prelevati  in  sede
necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive
negli stessi. 
  2.  Gli  esami  necroscopici  sugli  animali  morti  per   sospetto
avvelenamento sono eseguiti e refertati  entro  quarantotto  ore  dal
loro  conferimento  e  gli  esiti  comunicati   immediatamente   alle
autorita' competenti e al veterinario richiedente. L'esame  ispettivo
delle esche o  dei  bocconi  che  si  sospettano  contenere  sostanze
tossiche o nocive deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro
ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente  alle
autorita' competenti e al richiedente. 
  3. Sulla base del quadro anatomopatologico riscontrato,  a  seguito
degli esami necroscopici eseguiti ai sensi del precedente comma 2, il
responsabile della necroscopia puo' confermare o meno il sospetto  di
avvelenamento  e  decidere  se  e'  necessario  proseguire  con   gli
accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici.  Gli  esiti  delle
valutazioni sulla conferma o meno del sospetto di avvelenamento  sono
immediatamente comunicati dall'Istituto zooprofilattico  sperimentale
di  prima  accettazione  al  medico  veterinario  che  ha   segnalato
l'evento, alle autorita'  competenti  e,  in  caso  di  conferma  del
sospetto avvelenamento, all'autorita' giudiziaria,  mediante  l'invio
del  modulo  di  cui  all'allegato  3,  sezione  A,  della   presente
ordinanza. Gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici, ove
ritenuti necessari per la rilevazione delle sostanze  tossiche,  sono
conclusi e refertati entro trenta giorni dall'arrivo del campione  in
laboratorio e  gli  esiti  comunicati  dall'Istituto  zooprofilattico
sperimentale di prima  accettazione  al  medico  veterinario  che  ha
segnalato l'evento, alle autorita' competenti e, in caso di accertato
avvelenamento, all'autorita' giudiziaria, mediante l'invio del modulo
di cui all'allegato 3, sezione B, della presente ordinanza. 
  4. Nel caso in cui il campione da analizzare sia costituito solo da
esche o bocconi sospetti,  prima  degli  esami  di  laboratorio  deve
essere eseguito un esame ispettivo atto ad evidenziare la presenza di
materiali nocivi, compresi vetri, plastiche  e  metalli  o  materiale
esplodente. In caso di riscontro positivo  sui  campioni,  l'Istituto
zooprofilattico sperimentale territorialmente competente  deve  darne
immediata  comunicazione  al  medico  veterinario  che  ha  segnalato
l'evento, alle  autorita'  competenti  e  all'autorita'  giudiziaria,
mediante l'invio del modulo di cui all'allegato 3, sezione  C,  della
presente ordinanza. 
  5. Per i campioni conferiti dagli organi di polizia giudiziaria per
specifiche investigazioni su casi  di  avvelenamento,  vincolati  dal
segreto  istruttorio,  le  comunicazioni  relative   al   caso   sono
concordate con gli organi di polizia giudiziaria richiedenti.