Art. 7 1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'art. 4, da' immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le Autorita' competenti. Entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad individuare le modalita' di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di polizia giudiziaria, nonche' a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorita' preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni. 2. Al fine di coordinare la gestione degli interventi da effettuare e di monitorare il fenomeno, le Prefetture attivano un tavolo di coordinamento presieduto dal Prefetto o da un suo rappresentante, composto da: a) un rappresentante della regione o della provincia autonoma; b) un rappresentante del Servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio; c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; d) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio; e) un rappresentante delle Guardie zoofile; f) uno o piu' rappresentanti dell'Ordine provinciale dei medici veterinari. 3. Detto tavolo e' integrato, all'occorrenza, dai sindaci e dai rappresentanti delle Forze dell'ordine dei comuni interessati dal fenomeno.