Art. 5 
 
               Criteri e requisiti per la contabilita' 
 
  1. Fermo restando quanto previsto al Titolo III dello Statuto, FSBA
deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilita'. 
  2.  FSBA  ha  l'obbligo  di  presentare   bilanci   di   previsione
pluriennali, basati sullo scenario  macroeconomico  coerente  con  il
piu' recente Documento di economia  e  finanza  e  relativa  Nota  di
aggiornamento. 
  3. L'Organo di FSBA individuato dallo Statuto  redige  il  bilancio
consuntivo redatto secondo il criterio di competenza economica. 
  4.  Il  bilancio  consuntivo  deve  essere  costituito   da   stato
patrimoniale, conto economico, nota  integrativa  e  dalla  relazione
dell'organo di controllo individuato dallo Statuto. 
  5. Nel bilancio dovranno essere evidenziate: la dotazione  iniziale
e le entrate contributive, atti di liberalita' senza vincolo, atti di
liberalita'  con  vincolo,  atti   di   liberalita'   ad   esecuzione
pluriennale. 
  6. Il bilancio consuntivo deve essere  preceduto  dal  bilancio  di
previsione, redatto secondo gli stessi principi e gli  stessi  schemi
del bilancio consuntivo. 
  7. Sia in sede di bilancio  preventivo  che  in  sede  di  bilancio
consuntivo dovra' essere redatto il prospetto delle entrate  e  delle
uscite. 
  8. Il bilancio si dovra' ispirare  al  principio  di  prudenza,  le
immobilizzazioni dovranno essere valutate al  costo  e  le  eventuali
gestioni patrimoniali saranno valutate al valore di mercato. 
  9. FSBA deve trasmettere regolarmente il bilancio al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro trenta giorni dalla relativa  approvazione,  corredato
dalla relazione illustrativa, dalla relazione del collegio  sindacale
e dalla relazione del soggetto revisore. 
  10.  La  relazione  dell'organo  individuato  dallo  Statuto   deve
contenere una descrizione generale dell'andamento della  gestione  di
FSBA. 
  11. La relazione deve  recare  la  descrizione  della  politica  di
gestione seguita in conformita' ai criteri e requisiti definiti dalle
parti sociali stipulanti gli Accordi interconfederali del 30 novembre
2012, del 31 ottobre 2013, del 29 novembre 2013 e 10  dicembre  2015,
in  ossequio  all'obbligo  dell'equilibrio  finanziario   del   Fondo
medesimo, nonche' le ulteriori informazioni che gli  organi  preposti
riterranno necessarie  ai  fini  di  una  chiara  comprensione  della
situazione economica e di gestione.