Art. 11 Disposizioni transitorie e finali 1. Le richieste di beneficio possono essere presentate a decorrere dai quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Le regioni e le province autonome, con riferimento ai comuni e agli Ambiti territoriali di competenza, possono disciplinare nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente le modalita' con cui i comuni svolgono i compiti di cui all'art. 3, tenuto conto dell'esercizio associato delle funzioni sociali a livello di Ambito territoriale. 3. In sede di prima applicazione, con riferimento alle richieste di beneficio presentate fino al 31 ottobre 2016, i progetti personalizzati di presa in carico possono riguardare una quota, comunque non inferiore al 50 per cento, dei Nuclei Familiari Beneficiari, in luogo della totalita' dei nuclei familiari come previsto all'art. 6, comma 1, ed essere predisposti entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre, in luogo dei sessanta giorni previsti al medesimo comma. L'invio delle informazioni per tali progetti puo' avvenire entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre, in luogo dei novanta giorni come previsto all'art. 6, comma 2. 4. Alle attivita' di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i requisiti e le procedure per l'accesso al beneficio potranno essere rivisti in base al monitoraggio dei primi due bimestri di attuazione della Sperimentazione nelle modalita' di cui al presente decreto. 6. Con uno o piu' provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono regolate eventuali ulteriori modalita' operative e di dettaglio utili all'attuazione del SIA.