Art. 2 
 
                               Risorse 
 
  1.  Le  risorse  finalizzate  all'avvio  su  tutto  il   territorio
nazionale del SIA sono  individuate  nel  Fondo  Carta  Acquisti  per
l'anno 2016 a valere sulle seguenti risorse: 
    a) le risorse di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 76
del 2013, pari a 167 milioni di euro; 
    b) le risorse di cui all'art. 1, comma 216, sesto periodo,  della
legge n. 147 del 2013, pari a 40 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2014-2016; 
    c) le risorse, quantificate in 70,325 milioni di euro, che, sulla
base  dello  stanziamento  del  Fondo  Carta  Acquisti  nel   biennio
2015-2016 ed in  relazione  al  numero  di  beneficiari  della  carta
acquisti ordinaria, si rendono  disponibili  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 216, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013; 
    d) le risorse attribuite  ai  comuni  con  popolazione  residente
superiore a 250.000 abitanti, di  cui  alla  Tabella  1  del  decreto
interministeriale 10 gennaio  2013,  che  non  risultino  erogate  al
termine della sperimentazione, quantificate in  non  meno  di  12,675
milioni di euro; 
    e) le risorse di cui all'art. 1, comma  387,  lettera  a),  della
legge n. 208 del 2015 a valere sul Fondo poverta' pari a 380  milioni
di euro. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite in maniera che ai
residenti di ciascuna regione e provincia autonoma  siano  attribuite
carte SIA per un valore complessivo  di  risorse  proporzionale  alla
popolazione in condizione di maggior bisogno residente nella medesima
regione e provincia autonoma, stimata secondo le modalita' di cui  al
comma 3. 
  3. A ciascuna regione e provincia autonoma e' attribuita una  quota
di risorse come da Tabella 1, che costituisce  parte  integrante  del
presente decreto, calcolata sulla  base  della  media  ponderata  dei
seguenti indicatori: 
    a) quota di popolazione  regionale  in  condizione  di  «poverta'
assoluta» sul totale della popolazione nazionale in tale  condizione,
stimata sulla base delle statistiche Istat disponibili a  livello  di
ripartizione territoriale e calcolata come valore  medio  nell'ultimo
triennio disponibile; peso nella media pari al 50 per cento; 
    b)  quota  di  popolazione  regionale  in  condizione  di  «grave
deprivazione materiale» sul totale  della  popolazione  nazionale  in
tale  condizione,  stimata  sulla  base   delle   statistiche   Istat
disponibili  a  livello  regionale  e  calcolata  come  valore  medio
nell'ultimo triennio disponibile; peso nella media  pari  al  25  per
cento; 
    c) quota di  «persone  che  vivono  in  famiglie  con  intensita'
lavorativa molto bassa» sul totale  della  popolazione  nazionale  in
tale  condizione,  stimata  sulla  base   delle   statistiche   Istat
disponibili  a  livello  regionale  e  calcolata  come  valore  medio
nell'ultimo triennio disponibile; peso nella media  pari  al  25  per
cento. 
  4. Le regioni e le province autonome,  con  riferimento  ai  propri
residenti, possono integrare il  Fondo  Carta  Acquisti  al  fine  di
incrementare il beneficio concesso e/o  di  ampliare  la  platea  dei
beneficiari riducendo la selettivita'  dei  requisiti  necessari  per
l'accesso al beneficio. Gli specifici usi in favore dei residenti nel
territorio di competenza, a cui vincolare  l'utilizzo  delle  risorse
versate ad integrazione del Fondo Carta Acquisti, sono  definiti  con
protocollo d'intesa tra il Presidente della regione o della provincia
autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sentito
il Ministero dell'economia e delle  finanze.  I  rapporti  finanziari
sono regolati con apposito atto tra l'amministrazione  regionale,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  5. Le disponibilita' attuali e future destinate al SIA  affluiscono
nell'apposito  conto  corrente  infruttifero  n.  25052   presso   la
Tesoreria centrale dello Stato, di cui  all'art.  11,  punto  2,  del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e  del  Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali n.  89030  del  16
settembre 2008 e successive modificazioni. Dal citato conto  corrente
di  tesoreria,  le  disponibilita'  per  il  SIA  saranno  trasferite
sull'apposito conto corrente, acceso dal  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  -  Dipartimento  del  tesoro,  presso   il   soggetto
incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti  e
dei relativi rapporti amministrativi di cui all'art.  81,  comma  35,
lettera b), del  decreto-legge  n.  112  del  2006,  dal  quale  sono
prelevate  le  risorse  necessarie  per  l'erogazione  del  beneficio
relativo al SIA.