Art. 4 
 
                             Beneficiari 
 
  1. La richiesta  del  beneficio  e'  presentata  ai  comuni  da  un
componente del nucleo familiare  mediante  modello  di  dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'   predisposto   dal   Soggetto
Attuatore entro quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il  modello
tiene conto delle informazioni gia'  dichiarate  con  riferimento  al
nucleo familiare nella DSU utilizzata per l'accesso al beneficio. 
  2. Il Richiedente deve risultare, al  momento  della  presentazione
della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del  beneficio,
in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero  familiare  di
cittadino italiano o comunitario non avente la  cittadinanza  di  uno
Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del  diritto
di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in  possesso  del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
    b) essere residente in Italia; il  requisito  di  residenza  deve
essere posseduto da almeno due anni al momento di presentazione della
domanda. 
  3. I Nuclei Familiari Beneficiari devono essere, per tutto il corso
di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare: 
      il nucleo familiare, come definito a  fini  ISEE  e  risultante
nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti: 
        i. presenza di un componente di eta' minore di anni 18; 
        ii. presenza di una persona con disabilita' e  di  almeno  un
suo genitore; 
        iii. presenza di una donna in stato di gravidanza  accertata;
la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la  data
presunta del parto e' rilasciata da una struttura pubblica e allegata
alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell'unico  requisito
sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la  richiesta  del
beneficio puo' essere presentata a decorrere dai quattro  mesi  dalla
data presunta del parto; 
    b) Requisiti concernenti la condizione economica: 
      i) ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validita', inferiore
o uguale a euro 3.000. In caso di presenza nel  nucleo  di  minorenni
con valori ISEE diversi, si assume il valore ISEE inferiore. In  caso
di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a
fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi
dall'evento una DSU aggiornata. In caso  di  altre  variazioni  nella
composizione del nucleo familiare, rispetto  a  quanto  dichiarato  a
fini  ISEE,  il  beneficio  decade  dal  bimestre   successivo   alla
variazione e la richiesta del  beneficio  puo'  essere  eventualmente
ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di  continuita'.  In
caso  di   variazione   della   situazione   lavorativa   nel   corso
dell'erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare  per
i quali la situazione e' variata sono tenuti, a pena di decadenza dal
beneficio,  a  comunicare  all'Istituto  nazionale della   previdenza
sociale il reddito annuo previsto, entro  trenta  giorni  dall'inizio
dell'attivita' e comunque secondo le modalita'  di  cui  all'art.  9,
comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,  in  caso  di
rapporto di lavoro subordinato, ovvero di cui all'art. 10,  comma  1,
primo periodo, del medesimo decreto legislativo in caso di  attivita'
lavorativa  autonoma  o   di   impresa   individuale;   le   medesime
comunicazioni sono effettuate all'atto della richiesta del  beneficio
in caso vi siano componenti  del  nucleo  familiare  in  possesso  di
redditi da lavoro  non  rilevati  nell'ISEE  in  corso  di  validita'
utilizzato per l'accesso al beneficio. Esclusivamente al  fine  della
verifica della permanenza del requisito di cui al primo  periodo,  il
valore  dell'ISEE  e'  aggiornato   dall'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale sostituendo il  reddito  annuo  previsto,  oggetto
della comunicazione ai sensi del  periodo  precedente,  a  quello  di
analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria; 
      ii) nel caso di godimento da  parte  di  componenti  il  nucleo
familiare di altri trattamenti economici, anche  fiscalmente  esenti,
di natura previdenziale, indennitaria e  assistenziale,  a  qualunque
titolo concessi dallo Stato o da altre  pubbliche  amministrazioni  a
componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per  il  nucleo
familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente  la
richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600  euro  mensili;
la  misura  della  soglia  e'  aumentata  annualmente  della   misura
percentuale prevista per la perequazione automatica  dei  trattamenti
pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti. La nuova soglia e' comunicata dal Soggetto Attuatore  con
apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet; 
      iii) nessun componente il Nucleo Familiare  beneficiario  della
nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego  (NASpI)  di
cui all'art. 1  del  decreto  legislativo  n.  22  del  2015,  ovvero
dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto
legislativo n. 22 del 2012, o di  altro  ammortizzatore  sociale  con
riferimento  agli  strumenti  di  sostegno  al  reddito  in  caso  di
disoccupazione  involontaria,  ovvero  del  beneficio   della   Carta
acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10  gennaio  2013  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
      iv) nessun  componente  il  nucleo  familiare  in  possesso  di
autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi  antecedenti
la  richiesta,  ovvero  in  possesso  di  autoveicoli  di  cilindrata
superiore a 1.300 cc, nonche' motoveicoli di cilindrata  superiore  a
250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti; 
    c)  valutazione  multidimensionale  del  bisogno,  riferita  alle
condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione  della
richiesta, superiore o uguale ad un valore di 45, attribuito in  base
alla scala di seguito specificata: 
      i) carichi familiari, valore massimo pari  a  65  punti,  cosi'
attribuito: 
        A. nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli
di eta' inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20  in  caso  di  tre
figli e a 25 in caso di quattro o piu' figli; 
        B. nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l'eta'
di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti; 
        C. nucleo familiare,  come  risultante  nella  DSU,  composto
esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal
fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non  convivente,
non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a
meno che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere
dalla a) alla e),  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 159 del 2013; 
        D. nucleo familiare in cui per  uno  o  piu'  componenti  sia
stata  accertata  una  condizione  di   disabilita'   grave   o   non
autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante  nella  DSU:
disabilita'  grave,  5  punti,  elevati  a  10   in   caso   di   non
autosufficienza; 
      ii) condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, cosi'
attribuito: 
        al valore massimo di  25  si  sottrae  il  valore  dell'ISEE,
diviso per 120; 
      iii)  condizione  lavorativa,  valore   di   10   punti   cosi'
attribuito: 
        nucleo familiare in cui tutti i componenti in eta' attiva  si
trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'art.  19
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 
  4. Ai fini della verifica del possesso  del  requisito  di  cui  al
comma 3, lettera  b),  punto  ii),  valgono  le  seguenti  regole  di
computo: 
    a) nel valore complessivo non entrano le erogazioni  riferite  al
pagamento di arretrati; 
    b) le mensilita' aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e
altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione  ai  titolari  di
trattamenti  con  periodicita'  mensile  sono  considerati   per   un
dodicesimo del loro valore; 
    c) nel caso di  erogazioni  che  hanno  periodicita'  bimestrale,
l'ammontare  considerato  e'  la  meta'  dell'erogazione  bimestrale;
similmente, i trattamenti  economici  ricorrenti  che  hanno  diversa
periodicita', comunque non mensile, vanno considerati in  proporzione
al numero di mesi cui si riferiscono; 
    d) nel caso di erogazioni in unica  soluzione,  l'ammontare  deve
essere considerato per  un  dodicesimo  del  valore  complessivamente
erogato nei dodici mesi  precedenti;  sono  a  tal  fine  considerate
unicamente le  erogazioni  effettuate  prima  della  richiesta  della
prestazione; 
    e) non  costituiscono  trattamenti  le  eventuali  esenzioni  e/o
agevolazioni  per  il  pagamento  di  tributi,  le  riduzioni   nella
compartecipazione al costo dei  servizi,  nonche'  le  erogazioni  di
buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione  di  sostituzione
di servizi. Non entrano altresi'  nel  computo  dei  trattamenti,  le
erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio  o
di  addestramento  professionale  ovvero  altre  misure  di  sostegno
previste nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 6. 
  5. Il  Soggetto  Attuatore  accantona  per  ogni  Nucleo  Familiare
Beneficiario un ammontare di risorse pari  a  dodici  mensilita'  del
beneficio, avuto riguardo alla modulazione del beneficio medesimo  in
base alla numerosita' del nucleo  familiare  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 1. In caso di  esaurimento  delle  risorse  attribuite  ad  una
regione e non accantonate  e,  al  medesimo  tempo,  di  presenza  di
rilevanti disponibilita' di risorse non accantonate in altre regioni,
con decreto del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   e'
rideterminato l'importo attribuito alle regioni e  province  autonome
ai sensi dell'art. 2, comma 3.  In  caso  di  esaurimento  a  livello
nazionale delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 1,  e
non accantonate,  con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e  delle
finanze,  e'  ristabilita  la  compatibilita'  finanziaria   mediante
rimodulazione  dei  criteri  di  accesso  ovvero  dell'ammontare  del
beneficio. Nelle more dell'adozione dei decreti  di  cui  ai  periodi
precedenti,  l'acquisizione  di  nuove   domande   e'   sospesa.   La
rimodulazione  dei  criteri  di  accesso  ovvero  dell'ammontare  del
beneficio opera  esclusivamente  nei  confronti  delle  richieste  di
beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate. 
  6. I comuni possono con proprio provvedimento stabilire  la  revoca
del beneficio nel caso emerga il  venire  meno  delle  condizioni  di
bisogno che lo hanno motivato.