Art. 6 I progetti personalizzati di presa in carico 1. I comuni, coordinandosi a livello di Ambito territoriale, predispongono un progetto personalizzato di presa in carico, finalizzato al superamento della condizione di poverta', al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Il progetto e' predisposto secondo le «Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva», di cui all'accordo in Conferenza unificata dell'11 febbraio 2016, ed e' sottoscritto per adesione dai componenti del Nucleo Familiare Beneficiario entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre. Alla realizzazione dei progetti personalizzati i comuni provvedono con risorse proprie, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. Le informazioni sul progetto e sulla sua attuazione devono essere inviate telematicamente mediante modelli predisposti dal Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. In riferimento all'avvio della presa in carico del Nucleo Familiare Beneficiario, le informazioni sul progetto devono essere inviate entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre e riguardare: a) risorse umane e professionalita' dedicate alla attuazione del progetto personalizzato di presa in carico; b) valutazione dei bisogni; c) indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intende raggiungere volti al superamento della condizione di poverta', al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale; d) modalita' di attuazione della presa in carico indicando il tipo di servizi e interventi sociali offerti dalla rete comunale; e) integrazione con interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione; f) integrazione con interventi e servizi forniti da soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit. 3. In riferimento all'attuazione del progetto, le informazioni devono essere inviate entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del sesto ed ultimo bimestre e riguardare: a) eventuali modifiche introdotte nei progetti personalizzati in riferimento agli elementi di cui al comma 2, nonche' all'art. 7, comma 2; b) indicazione dei servizi e interventi erogati nel periodo di riferimento; c) indicazione delle integrazioni effettuate con interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione; d) indicazione delle eventuali integrazioni effettuate con interventi e servizi sociali forniti da altri soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit; e) valutazione sintetica sugli esiti della presa in carico, anche con riferimento alle condizionalita' di cui all'art. 7. 4. La mancata sottoscrizione del progetto personalizzato deve essere comunicata al Soggetto Attuatore entro lo stesso termine di cui al comma 1, al fine della sospensione dell'erogazione del beneficio, fatte salve le erogazioni gia' effettuate. L'invio delle informazioni di cui al comma 2, riferite a ciascuna carta, costituisce condizione necessaria ai successivi accrediti. In assenza dell'invio delle informazioni, gli accrediti relativi ai bimestri successivi per le carte interessate saranno sospesi.