Art. 7 Condizionalita' 1. Il progetto di presa in carico, di cui all'art. 6, comma 1, e' predisposto mediante la partecipazione dei componenti del nucleo familiare ed e' dagli stessi sottoscritto per adesione. La mancata sottoscrizione del progetto e' motivo di esclusione dal beneficio. 2. Il progetto richiede ai componenti il Nucleo Familiare Beneficiario l'impegno a svolgere specifiche attivita', dettagliate nel progetto medesimo, nelle seguenti aree: a) frequenza di contatti con i competenti servizi del comune responsabili del progetto; di norma la frequenza e' bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalita' organizzative dell'ufficio; i componenti in eta' attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo modalita' concordate nel medesimo progetto personalizzato; b) atti di ricerca attiva di lavoro; c) adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di carattere formativo o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, accettazione di congrue offerte di lavoro; d) frequenza e impegno scolastico; e) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute. 3. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 2, lettere b) e c), il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio personalizzato stipulato ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e, in caso si rendano opportune integrazioni, e' redatto in accordo con i competenti centri per l'impiego. 4. La reiterata violazione da parte dei componenti del nucleo familiare degli obblighi assunti ai sensi del comma 2, costituiscono motivo di esclusione dal beneficio. L'esclusione del beneficio conseguente a tali comportamenti, ovvero alla mancata sottoscrizione del progetto, ai sensi del comma 1, e' resa esplicita all'atto della domanda, nonche' nel progetto medesimo e viene adottata con provvedimento del comune. In ogni caso, la mancata presentazione da parte dei componenti del nucleo familiare, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 2, lettera a), comporta la decurtazione di un quarto di una mensilita' del beneficio. In caso di seconda mancata presentazione non giustificata, la decurtazione e' pari ad una mensilita'. In caso di ulteriore mancata presentazione non giustificata, il nucleo familiare decade dalla fruizione del beneficio. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 2, lettere b) e c), si applicano le medesime sanzioni previste dall'art. 21, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015 per i beneficiari dell'ASDI.