IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 3, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
che  prevede  lo  svolgimento  con  cadenza  annuale  del  censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni di cui  all'art.  15,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.
322,  nel  rispetto  delle  raccomandazioni  internazionali   e   dei
regolamenti europei, demandando  a  un  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri la fissazione dei tempi di  realizzazione  del
predetto  censimento   permanente,   con   cadenza   annuale,   della
popolazione e delle abitazioni; 
  Visto l'art. 3, comma 2 del citato decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, che demanda al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 1 dello stesso articolo  la  disciplina  dei
contenuti dell'Archivio nazionale  dei  numeri  civici  delle  strade
urbane (Anncsu), degli obblighi e  delle  modalita'  di  conferimento
degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai  singoli  comuni  ai
sensi del regolamento anagrafico della popolazione  residente,  delle
modalita' di accesso all'Anncsu da parte  dei  soggetti  autorizzati,
nonche' dei criteri di interoperabilita' dell'Archivio con  le  altre
banche dati di rilevanza nazionale e regionale,  nel  rispetto  delle
regole tecniche del sistema  pubblico  di  connettivita'  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n.  221,  il  quale  dispone  che   «agli   oneri   derivanti   dalla
realizzazione  delle  attivita'  preparatorie  all'introduzione   del
censimento  permanente  mediante  indagini  statistiche   a   cadenza
annuale, nonche' delle attivita' di cui al comma 2  si  provvede  nei
limiti dei complessivi stanziamenti gia' autorizzati dall'art. 50 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e proroga al 31 dicembre 2015  il
termine di cui al comma 4 dell'art. 50 del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, che consente all'Istat,  agli  enti  e  agli  organismi
pubblici, indicati nel Piano generale  di  censimento,  di  avvalersi
delle forme contrattuali flessibili,  ivi  compresi  i  contratti  di
somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei  limiti  delle  risorse
finanziarie ad essi assegnate; 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, che individua, fra i compiti  dell'Istituto
nazionale di statistica (Istat), quello di provvedere  all'esecuzione
di  censimenti  e  quello  di  predisporre  le  nomenclature   e   le
metodologie di base per  la  classificazione  e  la  rilevazione  dei
fenomeni di carattere demografico, economico e sociale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 763/08 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1201/2009  della  Commissione  del  30
novembre 2009 recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 novembre 2013; 
  Visto l'art. 2, comma 2, lettera c),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; 
  Visto l'art. 3, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 aprile 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32; 
  Visto l'art. 23-quater del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
prevede l'incorporazione  dell'Agenzia  del  territorio  nell'Agenzia
delle entrate; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
novembre 2011, recante «Regole  tecniche  per  la  definizione  delle
specifiche di contenuto dei database geotopografici» e  tenuto  conto
delle banche dati  geotopografiche  gia'  costituite  o  in  fase  di
realizzazione presso i comuni, le regioni e le province autonome; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2016,  concernente  le  modalita'  di  funzionamento   della
Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio  2014,
con cui l'onorevole dott.ssa  Maria  Anna  Madia  e'  stato  nominata
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
febbraio 2014,  con  cui  al  Ministro  senza  portafoglio  onorevole
dott.ssa Maria Anna  Madia  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile  2014,  recante  «Delega  di  funzioni   al   Ministro   senza
portafoglio   onorevole   dott.ssa   Maria   Anna   Madia   per    la
semplificazione e la pubblica amministrazione»; 
  Su proposta del Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Sentito l'Istituto nazionale di statistica; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati  personali  ai  sensi
dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.
196; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta  del  14
aprile 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Tempi di realizzazione del censimento permanente 
                della popolazione e delle abitazioni 
 
  1. Al fine di definire la metodologia di indagine, i contenuti,  le
tempistiche e le  modalita'  di  rilascio  dei  dati  del  censimento
permanente, entro il 31 dicembre 2017 1'Istat effettua  le  attivita'
preparatorie di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, ivi comprese le indagini pilota  e  le  sperimentazioni
necessarie all'introduzione dello stesso censimento, nei  limiti  dei
complessivi stanziamenti gia' autorizzati dall'art. 50, decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. 
  2. Per lo svolgimento del censimento permanente,  l'Istat  utilizza
metodi  statistici  in  conformita'  dei  criteri  tecnici   previsti
dall'art. 4, comma 1, lettera d), del regolamento  (CE)  n.  763/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio  2008.  Il  primo
ciclo  di  indagini  campionarie  e'  completato  dall'Istat  per  il
rilascio dei dati relativi al 2021.