Art. 11 
 
                         Specifiche tecniche 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente  decreto,
l'Istat e l'Agenzia delle entrate, sentita l'ANCI, sentito il  parere
del Garante per la protezione dei  dati  personali,  definiscono  con
provvedimento interdirigenziale  e  pubblicano  sui  rispettivi  siti
istituzionali le specifiche tecniche e le  modalita'  di  accesso  ai
servizi erogati dall'Anncsu. Le eventuali variazioni sono  rese  note
con le medesime  modalita'  almeno  quattro  mesi  prima  della  loro
efficacia.