Art. 2 Attivita' funzionali al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 1. Per le esigenze connesse allo svolgimento del censimento permanente della popolazione, ciascun comune gestisce e aggiorna il piano topografico e il piano ecografico con riferimento al territorio di propria competenza e ne assicura l'adozione per gli adempimenti di competenza, con particolare riguardo alle funzioni di anagrafe e di stato civile. 2. Mediante istruzioni tecniche, l'Istat definisce tempi e modalita' operative per l'aggiornamento dei piani topografici ed ecografici e convalida la conformita' degli aggiornamenti effettuati rispetto a quanto specificato nelle istruzioni tecniche emanate. 3. Con riferimento e nell'ambito della formazione del piano ecografico, il comune assegna a ciascuna area di circolazione una propria distinta denominazione nonche' un numero civico progressivo a ciascun accesso ad essa appartenente secondo le direttive tecniche emanate dall'Istat e volte a rendere massima l'identificabilita' dell'area di circolazione cui il nome si riferisce e dei numeri civici ad essa appartenenti.