Art. 4 Istituzione dell'Anncsu 1. L'Anncsu, realizzato dall'Istat e dall'Agenzia delle entrate, costituisce, dalla data di attivazione, il riferimento nazionale per gli stradari e indirizzari comunali, fatta salva la normativa vigente in materia di bilinguismo e di uso delle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute per i comuni situati nella regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e nelle province autonome di Trento e Bolzano. L'aggiornamento dell'Anncsu e' di competenza dei comuni che si possono avvalere della regione o della provincia autonoma, quale intermediario infrastrutturale tra il livello centrale e locale, previa sottoscrizione di specifici accordi di servizio tra regione, Istat, Agenzia delle entrate e comuni, per i servizi di cui all'art. 8, comma 2, in particolare per le regioni che hanno implementato sistemi di interoperabilita' tra sistemi centrali e regionali in ambito catastale. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento degli adempimenti connessi, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, l'Istat e l'Agenzia delle entrate realizzano l'infrastruttura tecnologica dell'Anncsu. Nei successivi sessanta giorni ciascun comune comunica il nominativo e i riferimenti del responsabile preposto alla tenuta dello stradario e indirizzario comunale, abilitato alle funzionalita' di inserimento e di modifica dei dati, utilizzando gli appositi servizi messi a disposizione nell'Anncsu. La successiva designazione di un nuovo responsabile o la variazione dei riferimenti del responsabile gia' nominato sono comunicate entro sessanta giorni.