Art. 4 
 
                       Istituzione dell'Anncsu 
 
  1. L'Anncsu, realizzato dall'Istat e  dall'Agenzia  delle  entrate,
costituisce, dalla data di attivazione, il riferimento nazionale  per
gli stradari e indirizzari comunali, fatta salva la normativa vigente
in materia di bilinguismo e  di  uso  delle  lingue  delle  minoranze
linguistiche riconosciute per i comuni situati nella regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e nelle province autonome  di  Trento  e
Bolzano. L'aggiornamento dell'Anncsu e' di competenza dei comuni  che
si possono avvalere della regione o della provincia  autonoma,  quale
intermediario infrastrutturale tra  il  livello  centrale  e  locale,
previa sottoscrizione di specifici accordi di servizio  tra  regione,
Istat, Agenzia delle entrate e comuni, per i servizi di cui  all'art.
8, comma 2, in particolare per  le  regioni  che  hanno  implementato
sistemi di interoperabilita' tra  sistemi  centrali  e  regionali  in
ambito catastale. Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza
pubblica.  Per  lo  svolgimento  degli   adempimenti   connessi,   le
amministrazioni  interessate  provvedono  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 
  2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente  decreto,  l'Istat  e  l'Agenzia  delle  entrate  realizzano
l'infrastruttura tecnologica  dell'Anncsu.  Nei  successivi  sessanta
giorni ciascun comune comunica il  nominativo  e  i  riferimenti  del
responsabile preposto alla  tenuta  dello  stradario  e  indirizzario
comunale, abilitato alle funzionalita' di inserimento e  di  modifica
dei dati, utilizzando  gli  appositi  servizi  messi  a  disposizione
nell'Anncsu. La successiva designazione di un nuovo responsabile o la
variazione  dei  riferimenti  del  responsabile  gia'  nominato  sono
comunicate entro sessanta giorni.