Art. 6 
 
                 Modalita' di conferimento dei dati 
                      e attivazione dell'Anncsu 
 
  1. I dati degli stradari  e  indirizzari  comunali  sono  conferiti
all'Anncsu secondo le modalita' di seguito indicate: 
    a) l'Istat mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati
degli stradari e indirizzari rilevati a livello  comunale  nel  corso
del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 
    b) l'Agenzia delle entrate inserisce i dati di cui  alla  lettera
a) nell'infrastruttura tecnologica dell'Anncsu; 
    c) i comuni provvedono, ove necessario e secondo le modalita' e i
tempi stabiliti dall'Istat, sentita l'ANCI, con istruzioni  tecniche,
a integrare e modificare le informazioni  contenute  nell'Anncsu  con
quelle  del  proprio   stradario   e   indirizzario,   certificandone
l'accuratezza e la completezza; 
    d)  per  i  comuni   situati   nella   regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e nelle province autonome di Trento e  Bolzano
l'infrastruttura  tecnologica  di  cui  al  comma  1,   lettera   b),
garantisce  che  i  dati  degli  stradari  e  degli  indirizzi  siano
riportati  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia   di
bilinguismo e di uso delle lingue delle  minoranze  linguistiche,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 13. 
  2.  L'attivazione  dell'Anncsu  avviene,  per  ciascun  comune,   a
completamento delle attivita' di cui al comma 1. 
  3. Le date di  attivazione  dell'Anncsu  per  ciascun  comune  sono
pubblicate sui siti istituzionali  dell'Istat  e  dell'Agenzia  delle
entrate. 
  4. L'Anncsu recepisce le variazioni dello stradario ed indirizzario
di ciascun comune successive alla data di attivazione e  ne  conserva
l'indicazione.